Pd Lecco

"Nel 2020 un candidato sindaco non può guardare al Medioevo"

"Discriminazione verso il diverso e carità cristiana cozzano e stridono. Per la Lecco di domani vogliamo uguaglianza e libertà per tutti!"

"Nel 2020 un candidato sindaco non può guardare al Medioevo"
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Non si placa la polemica intorno alla partecipazione di Peppino Ciresa, candidato sindaco per il centrodestra a Lecco, alla manifestazione che si è svolta ieri sera in pizza a Lecco contro il disegno di Legge Zan.  Dopo le prese di posizione di Ambientalmente Lecco e dei Giovani democratici Città di Lecco, anche il Pd Lecchese critica senza mezzi termini la scelta dell'aspirante primo cittadino di prendere parte alla manifestazione.

"Nel 2020 un candidato sindaco non può guardare al Medioevo"

Restiamo basiti che il candidato sindaco di centro destra, Peppino Ciresa, si esponga in prima linea contro la proposta di legge che verrà discussa in aula il prossimo 27 luglio, che riguarda le “modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere” (Atto Camera n. 569).

Suggeriamo al candidato sindaco liberale che servirebbe innanzitutto un ripasso della Carta Costituzionale, articolo 3:

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

E da qui già si capisce come i padri costituenti tutelavano i diritti di tutti senza discriminazione.
Allora ci chiediamo perché discriminare gli orientamenti sessuali e l’identità di genere?
Parlare di legge liberticida da parte di chi si candida a governare una città equivale a dire che:

  • sarà il sindaco di pochi e non di tutti
  • sarà un sindaco che discrimina e non riconosce uguale libertà di diritti
  • sarà un sindaco che giudica in base a pregiudizi che nel 2020 devono cadere

Un candidato sindaco che per spirito cristiano dovrebbe accogliere, invece punta il dito e si manifesta apertamente contro.
Questa la vogliamo chiamare libertà?
No, è discriminazione!

Foto di copertina ©Lecco Notizie

Per informazioni sugli articoli del codice penale menzionati, si veda sotto.

  • Art. 604-bis c.p.Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosaSalvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
    È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

    Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale(1)

  • Art. 604-ter c.p.
    Circostanza aggravante
    Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante(1).

 

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