Emergenza sanitaria

Coronavirus, ecco il decreto integrale firmato da Conte LE AZIENDE CHE RESTANO APERTE E I CHIARIMENTI SULLA SPESA

Nel dettaglio l'ordinanza che vieta gli spostamenti e il nuovo provvedimento del Premier con le imprese che possono continuare a lavorare

Coronavirus, ecco il decreto integrale firmato da Conte LE AZIENDE CHE RESTANO APERTE E I CHIARIMENTI SULLA SPESA
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Coronavirus, ecco il decreto integrale firmato da Conte LE AZIENDE CHE RESTANO APERTE

Colpo di scena nella giornata di oggi, domenica 22 marzo 2020. In vista dell’emanazione del nuovo Decreto anticipato ieri in tarda serata in diretta Facebook dal premier Giuseppe Conte (il testo è stato reso noto proprio in questi minuti e ve lo proponiamo in questo articolo), i Ministri della Salute e dell’Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, hanno rapidamente firmato  un’ordinanza che vieta lo spostamento fuori dal Comune nel quale ci si trova, se non per motivi inderogabili di lavoro o di salute.

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Coronavirus: provvedimento per evitare un nuovo flusso da Nord a Sud

Una mossa dichiaratamente decisa con un preciso scopo: evitare che molti lavoratori originari del Sud, da domani costretti a casa, partissero alla volta del Meridione per trascorrervi il periodo di fermo delle attività produttive causa Coronavirus.ù

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E in effetti sono tantissime le persone che sono state bloccate negli scali ferroviari. Alla stazione ferroviaria di Milano controlli serratissimi: pochi hanno avuto il via libera per partire per motivazioni reali, tutti gli altri sono stati rispediti indietro.

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È possibile fare la spesa nel Comune limitrofo?

Il testo dell’ordinanza non fa cenno alle necessità della spesa, quando sono moltissimi i Comuni italiani che non hanno sul loro territorio nemmeno un supermercato o che hanno discount piccoli e affatto in grado di soddisfare i bisogni dell’intera cittadinanza. Impossibile insomma non spostarsi, per moltissimi. Senza poi chiamare in causa, per dire, il ritiro della spesa già pronta nei punti vendita: un servizio prezioso per evitare qualsiasi rischio di contagio, ma poco diffuso, e che in molti casi costringe le persone a spostarsi anche di 10 o 20 chilometri, o più.

Proprio per questo la presidenza del Consiglio sta aggiornando una serie di indicazioni che vanno a interpretare meglio le nuove disposizioni.

ECCO QUI TUTTE LE SPIEGAZIONI IN AGGIORNAMENTO

Emergenza Coronavirus, l'ordinanza di oggi sugli spostamenti

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Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Leggi l’ordinanza

Il nuovo Decreto del Governo Conte per contenere la diffusuine del Corinavurus

Intanto è stato reso noto il teso completo del nuovo Decreto che il premier Conte ha sintetizzato sabato sera, ieri.

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.

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Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esserci stata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Il Presidente del Consiglio dai Ministri
Roma, 22 MAR. 2020

 

 

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