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Finanziaria 2024: novità di rilevanza notarile

Finanziaria 2024: novità di rilevanza notarile
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Come di consueto a Gennaio va approfondita la Finanziaria 2024 appena varata dal Parlamento con la Legge 213/2023, la quale porta talune novità interessanti l’attività notarile.

Plusvalenze immobiliari in caso di vendita di immobili che hanno beneficiato del c.d. superbonus

La finanziaria amplia le ipotesi di plusvalenze per le quali può essere richiesto al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 1, L. 266/2005. La nuova disposizione è rappresentata dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 67 TUIR ove è stata disciplinata la plusvalenza realizzata mediante la cessione onerosa di immobili sui quale l’alienante (o altri soggetti aventi diritto) abbia eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. superbonus, conclusi da non più di dieci anni al momento del trasferimento. In estrema sintesi, se il contribuente si è avvalso dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai fini del calcolo della base imponibile, per i primi cinque anni dall’esecuzione dei lavori non potrà portare in deduzione gli importi relativi agli interventi agevolati, mentre sopra i cinque il contribuente potrà portare in deduzione il 50% di detti importi. Sono, come di consueto, esclusi gli immobili acquistati per successione a causa di morte ovvero quelli adibiti ad abitazione principale dell’alienante (o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo dal momento dell’acquisto al trasferimento.

Redditi diversi in caso di costituzione di diritti reali di godimento

La finanziaria modifica la lettera h) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, inserendo la costituzione di diritti reali di godimento tra i redditi diversi. Con l’espressione di diritti reali di godimento si intendono i diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediali.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, in forza della finanziaria, la costituzione onerosa di un diritto reale di godimento su un bene immobile (terreno agricolo o fabbricato) costituisce sempre reddito diverso, a prescindere dal periodo di possesso del bene e dal titolo di acquisto. In altri termini, il reddito prodotto a fronte della costituzione di un diritto reale di godimento si somma al reddito del contribuente e viene assoggettato all’IRPEF ordinaria senza poter optare per l’imposta sostitutiva di cui al comma 496 dell’art. 1 L. 266/2005.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

La finanziaria conferma, come di consueto, per l’anno 2024 la possibilità di rideterminare il valore di terreni con destinazione agricola ovvero edificabile nonché il valore d’acquisto delle partecipazioni sociali (da quest’anno è possibile usufruire della normativa anche in riferimento alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione). La rivalutazione potrà avvenire entro il 30 giugno 2024. La rivalutazione deve avvenire in forza di una perizia di stima asseverata e l’imposta sostitutiva è stata confermata nella misura pari del 16%.

Fondo di garanzia prima casa

La finanziaria si è interessata alla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. In particolare è stato prorogato al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massimadell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati a determinate categoria, aventi dei requisiti di reddito e di età.

Stretta sulle plusvalenze in oro e metalli preziosi

La finanziaria 2024 mette mano anche alla vendita di oro e metalli preziosi e dal 1° gennaio 2024, in mancanza della documentazione inerente al costo di acquisto del metallo prezioso, l’imposizione fiscale della plusvalenza si applicherà sull’intero corrispettivo ottenuto in sede di vendita e non più sul previgente 25 per cento.

Cedolare secca per le locazioni brevi

La finanziaria aumenta l’aliquota dal 21% al 26% per i contratti di locazione breve nel caso di destinazione di più di un immobile ad uso abitativo, salvo precisa che è confermata l’aliquota del 21% per i redditi derivanti dalla locazione breve riferita ad una singola unità individuata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Abrogazioni

La finanziaria non ha prorogato le agevolazioni c.d. prima casa under 36 e la detrazioni IRPEF del 50% dell’IVA corrisposta per gli acquisti dalle imprese costruttrici di immobili residenziali in categoria energetica A o B e, pertanto, dal 1° gennaio 2024 non sono più vigore.

 

Guido Brotto, notaio in Lecco

 

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