Assicurazione RC professionale: nuove normative 2017/2018

Per tutti i professionisti è stato introdotto l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa RC professionale

Assicurazione RC professionale: nuove normative 2017/2018
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Come certamente saprete se siete dei professionisti, con la legge n° 148 del 2011 introdotta poi ufficialmente con decreto del Presidente della Repubblica n° 137 del 2012, per tutti i professionisti è stato introdotto l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa RC professionale che vada a coprire i rischi derivati dalla propria professione per sé stessi e per i soggetti terzi (i clienti) durante l’esercizio della propria professione.
Per il professionista i rischi maggiori sono correlati al possibile intaccamento del patrimonio personale a seguito di sinistri o errori che possano cagionare danno al cliente, molto facile immaginare i danni quando si pensa a professioni quali medico, avvocato, commercialista, ingegnere o broker.
Per questi tipi di professioni più che per altre, negligenza, approssimazione e imprudenza possono essere causa di danni anche molto gravi per il cliente che poi sarà legittimato a richiedere un risarcimento congruo al danno subito e in alcuni casi molto ingente.
Essere sempre aggiornati in materia è fondamentale: troverete tutte le informazioni necessarie sull'assicurazione RC professionale obbligatoria qui.

Le ultime novità in materia di Assicurazione Rc professionale

La legge 137 del 2012, però, è stata recentemente modificata tramite la legge numero 124 del 2017 che ha introdotto una serie di novità per quanto riguarda le polizze RC professionali.
La più grande e rilevante novità riguarda l’introduzione di un obbligo, per le compagnie assicurative, di introdurre all'interno delle condizioni generali di contratto delle polizze assicurative di responsabilità civile professionale, di un periodo di ultrattività decennale per il professionista.
Ma cosa si intende per ultrattività decennale? L’ultrattività decennale è una garanzia postuma in base alla quale le compagnie assicurative vengono obbligate ad ammettere richieste di risarcimento a copertura di eventualità già incluse nel contratto, anche dopo la scadenza della polizza stessa.
La richiesta di risarcimento che dovesse pervenire, dunque, a polizza RC professionale già scaduta, sarà accolta, anche se dovrà rispettare alcuni parametri. Anzitutto, il risarcimento sarà corrisposto solo per i casi in cui il sinistro per il quale lo si è richiesto abbia avuto origine durante il periodo in cui la polizza era effettivamente in vigore.
In soldoni, l’obbligo introdotto estende la copertura assicurativa a dieci anni dalla fine della validità della polizza assicurativa RC professionale, purché l’origine dell’eventuale danno o sinistro sia avvenuto mentre la polizza era ancora attiva a tutti gli effetti.

Ultrattività decennale anche per polizze già stipulate

Un dettaglio molto importante e non trascurabile, che ha scatenato tra l’altro accesi dibattiti tra gli addetti ai lavori, è quello relativo al fatto che la nuova legge del 2017 ha esteso la ultrattività decennale anche alle polizze RC professionali già stipulate e in vigore al momento della promulgazione della legge stessa.

Questo ha portato le compagnie assicurative ad essere di fatto obbligate a rinegoziare con tutti i propri clienti i termini del contratto assicurativo adeguando il tutto alle nuove condizioni. Per le Compagnia però non è obbligatorio includere la retroattività all’interno della polizza, la legge rende obbligatoria solo l’estensione ed è comunque sottesa alla libertà contrattuale delle parti in causa, il che significa che se il professionista volesse, potrebbe scegliere anche di rinunciarvi.
Sarebbe bene ricordare, in ogni caso, che anche per le nuove polizze assicurative RC professionali, non è obbligatorio inserire la clausola di ultrattività decennale, l’obbligo impone che nel regolamento contrattuale vi sia la possibilità di attivarla, possibilità che rimane comunque a discrezione del cliente.
L’ultrattività decennale, dunque, viene a configurarsi come una copertura accessoria non obbligatoria.
In ultimo, il nuovo decreto, ha stabilito l’obbligo per i professionisti di sottoporre ai propri clienti un preventivo per via scritta o digitale dettagliato per la prestazione professionale richiesta, con il dettaglio dei costi suddivisi per voci di spesa.

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