Il Prefetto "striglia" i sindaci, sì ad ordinanze più restrittive... ma "con moderazione"
Circolare del Prefetto a tutti i sindaci del territorio
Sì alle ordinanze dei sindaci che siano più restrittive rispetto alle norme previste dallo Stato e dalla Regione... ma con moderazione e laddove strettamente motivate da ragioni di carattere estremamente locale. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della circolare che il Prefetto di Lecco Michele Formiglio ha inviato a tutti i sindaci della provincia di Lecco. Una sorta di "ammonimento", o "strigliata" che dir si voglia che sembra avere l'intento di tirare una riga cercando di dare uniformità ai comportamenti e soprattutto evitare confusione nei cittadini costretti a destreggiarsi tra nome diverse e a volte tra loro contraddittorie.
Il Prefetto "striglia" i sindaci, Sì ad ordinanze più restrittive... ma con moderazione
A ingenerare il caos, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, è stata ad esempio la possibilità, data dal Governo, di raggiungere i luoghi dove praticare attività sportiva, con i mezzi. Questo ha provocato una sorta di levata di scudi dei sindaci che, in una nota unitaria, hanno disposto che l'attività motoria "è assolutamente consentita ma solo ed esclusivamente uscendo dalla propria abitazione a piedi, in bicicletta, in pattini, monopattini ecc.. In tutti i Comuni della Provincia di Lecco è assolutamente vietato spostarsi in macchina verso un luogo diverso per svolgere attività sportiva. Per meglio esplicitare un cittadino residente in un Comune non potrà recarsi con la propria autovettura, motocicletta, treno, autobus o altro mezzo di trasporto equipollente in un altro Comune per svolgere attività motoria. L’attività motoria la si pratica partendo direttamente dal proprio domicilio e/o residenza".
Quindi, secondo il richiamo del Prefetto, quando le ordinanze dei sindaci hanno "valore"? Quando l'emergenza è strettamente locale, mentre quando riguarda più Comuni ogni Sindaco “adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti”, vale a dire lo Stato e la Regione.
Il testo integrale della Circolare del Prefetto
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, sono state adottate misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed efficaci dalla data odierna fino al 17 maggio p.v..
Come noto, rilevanti novità sono state introdotte in numerosi ambiti oggetto di regolamentazione e, con particolare riferimento alle prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, il quadro complessivo delle misure adottate va nella direzione di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l'esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.
In tale quadro, sono espressamente previsti specifici poteri sindacali di ordinanza per modulare il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati e per regolamentare la fruibilità di parchi, ville o giardini pubblici. In particolare, l'art. 1, comma 1. lett.d) del citato d.P.C.M., nel confermare il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, conferisce al Sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.
E’ di particolare rilievo anche la disposizione contenuta alla successiva lett. e) che rende nuovamente possibile l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo, tuttavia, al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del Sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.
Pur essendo circoscritto nei predetti limiti il potere sindacale di intervento nella cennata materia, continuano a pervenire provvedimenti adottati dalle SS.LL. ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d. lgs. n.
267/2000 (TUEL) e, a volte, anche dell’art. 54, comma 4 dello stesso Testo Unico dal cui esame emergono, in alcuni casi, contenuti ulteriori rispetto alle disposizioni nazionali ed anche regionali
dettate in materia.
Al riguardo, si rammenta che l’art. 50 comma 5 del TUEL, richiamato nella generalità delle ordinanze in argomento, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
Lo stesso art. 50 del TUEL, al comma 6, prevede che in caso di emergenza che interessi più Comuni, ogni Sindaco “adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”, vale a dire lo Stato e la Regione.
Per effetto di tale ultima disposizione, pertanto, il potere sindacale contingibile ed urgente non ha spazi di esplicazione, se non nei limiti espressamente consentiti, in presenza di una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come quella attuale in cui le circostanze richiedono un coordinamento ai livelli nazionale e regionale, peraltro ampiamente esercitato.
Si rammenta, come già evidenziato con nota n. 7766 del 2 aprile u.s., che le ordinanze contenenti disposizioni non in linea con quelle sopra richiamate sono inefficaci, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.