La presa di posizione

I sindaci Lecchesi difendono le ordinanze: no all'auto per andare a fare sport

Il riferimento è evidentemente alla circolare inviata dal Prefetto di Lecco Michele Formiglio in cui il massimo rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Governo sottolineava che i provvedimenti locali sono giustificati, ma in ogni caso "subordinati" a quelli di Stato e Regione. 

I sindaci Lecchesi difendono le ordinanze: no all'auto per andare a fare sport
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"I Sindaci della Provincia di Lecco ritengono opportuno precisare che non si sta consumando uno scontro istituzionale o, per dirla semplicisticamente, un tutti contro tutti. Sono ormai due mesi che Sindaci, Prefettura, ATS, Provincia e tutte le Istituzioni locali a vario titolo coinvolte in questa grave emergenza come sempre lavorano fianco a fianco, in stretto contatto e in sintonia, per garantire la salute di tutti i cittadini, così come costituzionalmente previsto". Inizia così la nota congiunta degli amministratori lecchesi che scendono in campo e, di fatto, difendono le ordinanze emanate in questi giorni  hanno l'obiettivo di "regolare" la fase 2 sul territorio. Il riferimento è evidentemente alla circolare inviata dal Prefetto di Lecco Michele Formiglio in cui il massimo rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Governo sottolineava che i provvedimenti locali sono giustificati, ma in ogni caso "subordinati" a quelli di Stato e Regione.

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I sindaci Lecchesi difendono le ordinanze: no all'auto per andare a fare sport

Il casus belli, lo ricordiamo, ruota tutto intorno alla attività sportiva, o per meglio dire alla possibilità di praticarla raggiungendo il luogo prescelto con l'auto. Cosa che, stante le ordinanze, nel Lecchese è preclusa mentre secondo il Governo dovrebbe essere consentita.

La posizione dei primi cittadini

"Dopo aver analizzato minuziosamente l’ultimo DPCM è chiaro, almeno a noi Sindaci lecchesi, che i motivi per cui è ammesso lo spostamento sono tassativi e sono elencati nell’articolo 1 lettera A e precisamente:

  • NECESSITA’

Lo stato di necessità è normato dal codice penale e civile: “Lo stato di necessità, contemplato dall'articolo 54 codice penale e dall'articolo 2045 codice civile come causa di esclusione dell'antigiuridicità della condotta, sussiste quando la persona si trovi di fronte alla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”

  • SALUTE
  • LAVORO
  • VISITA AI CONGIUNTI

 

Il medesimo DPCM alla successiva lettera F consente l’attività motoria non limitandone più lo svolgimento nei pressi della propria abitazione".

Nessuna marcia indietro

"Leggendo in modo coordinato i due paragrafi dell’articolo 1 lo spostamento, inteso in auto o con altro mezzo equivalente, per raggiungere un altro luogo per svolgere attività motoria non è ricompreso" concludono quindi i sindaci.

 

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