Decreto approvato: Natale, Santo Stefano e primo gennaio blindati TESTO INTEGRALE
Il nuovo decreto è la "cornice normativa" dentro la quale si inserirà quindi il nuovo Dpcm che dovrà entrare in vigore a partire da domani, venerdì 4 dicembre 2020
Questa notte il Consiglio dei ha approvato il decreto legge Covid per le modificazioni urgenti della legislazione emergenziale, che consente al Governo di fermare dal 20 dicembre gli spostamenti tra le regioni. Non solo, ma il decreto di fatto blinda le feste all'interno dei confini comunali. Come ieri mattina aveva anticipato in Senato il Ministro Speranza gli spostamenti il girono di Natale, quello di Santo Stefano e il primo gennaio potranno avvenire solo all'interno del proprio Comune. Confermata anche l'anticipazione del coprifuoco alle 22.
Decreto approvato: Natale, Santo Stefano e primo gennaio blindati
Il nuovo decreto è la "cornice normativa" dentro la quale si inserirà quindi il nuovo Dpcm che dovrà entrare in vigore a partire da domani, venerdì 4 dicembre 2020 e che quindi dovrà necessariamente essere firmato dl Premier Giuseppe Conte nella giornata di oggi, giovedì 3.
Ecco il testo
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.