Alluvione di giugno: mutui sospesi per gli edifici danneggiati sul Lago e in Valle

Il provvedimento coinvolge i Comuni di Dervio, Premana e Primaluna.

Alluvione di giugno: mutui sospesi per gli edifici danneggiati sul Lago e in Valle
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Alluvione di giugno: mutui sospesi per gli edifici danneggiati sul Lago e in Valle. Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2019 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 01/7/2019 ,con la quale è stato dichiarato per 12 mesi (e quindi sino al 1 luglio 2020), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Lecco, Brescia e Sondrio.

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Alluvione di giugno: mutui sospesi per gli edifici danneggiati sul Lago e in Valle

Per quanto riguarda la nostra provincia il provvedimento coinvolge i Comuni di Dervio, Premana e Primaluna. Poste Italiane infatti, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo , Mediocredito Centrale S.p.A. Deutsche Bank , comunica che i soggetti  residenti o aventi sede legale/operativa nei comuni individuati che siano titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi  inagibili, anche parzialmente, ovvero  relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici ,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., hanno diritto di richiedere alla Banca finanziatrice  , fino alla ricostruzione , all’agibilità o all’abilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.

Le due possibilità

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

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