MALGRATE

Alcol e droga al volante: ritirate 4 patenti, due denunciati

Operazione della Polizia contro le “stragi del sabato sera”

Alcol e droga al volante: ritirate 4 patenti, due denunciati
Pubblicato:

Nella notte del 18 gennaio 2025, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione speciale per garantire la sicurezza sulle strade e contrastare comportamenti di guida pericolosi legati all’abuso di alcol e droga al volante. L’iniziativa, finalizzata a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, ha coinvolto le Sezioni della Polizia Stradale di Lecco e Sondrio, con il supporto di personale medico della Questura di Bergamo.

Alcol e droga al volante: ritirate 4 patenti, due denunciati

Il controllo si è svolto lungo la SS 639, nel territorio del Comune di Malgrate , e ha previsto l’utilizzo di un camper attrezzato come ufficio mobile, dotato di strumenti specifici per individuare il consumo di sostanze stupefacenti. L’attività, iniziata a mezzanotte e conclusa alle 6 del mattino, ha coinvolto cinque pattuglie che hanno effettuato controlli su un numero significativo di automobilisti in transito.

Grazie ai dispositivi chiamati “precursori”, sono stati eseguiti test preliminari, rapidi e non invasivi. Successivamente, 51 conducenti sono stati sottoposti a verifiche con l’etilometro, con i seguenti risultati:

  • 4 patenti ritirate;
  • 2 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Inoltre, il personale medico ha effettuato accertamenti più approfonditi su alcuni conducenti.

Le patenti ritirate saranno sottoposte alle sanzioni amministrative previste dalla legge, in base alla gravità delle infrazioni rilevate. Quest’operazione rappresenta un passo importante nella prevenzione di comportamenti al volante che possono mettere a rischio la sicurezza stradale.

 

Alcol e droga al volante: limiti e multe

Il nuovo Codice della Strada è all'insegna della tolleranza zero per chi guida dopo aver bevuto in eccesso. I limiti però non cambiano, con il tasso alcolemico consentito sino a 0,5 grammi per litro di sangue. Per chi eccede, poi, ci sono tre step per calcolare sanzioni e pene.

Nel dettaglio:

  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si sarà in presenza di un illecito amministrativo punito con una multa da 573 a 2.170 euro. È anche prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si ha un reato di natura contravvenzionale, punito con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria. Nella fattispecie, l'arresto fino a 6 mesi e una multa da 800 a 3.200 euro. E anche in questo caso c'è la sanzione accessoria della sospensione della patente, ma da 6 mesi a un anno.
  • Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita sempre con sanzione detentiva e pecuniaria, ma con una portata più "pesante": l'arresto da 6 mesi e un anno e l'ammenda da 1.500 a 6mila euro. E naturalmente è confermata anche in questa circostanza la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.

Con riferimento alla violazione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del Codice della Strada), è stata particolarmente attenzionata la fattispecie della condanna per i reati in cui incorre, secondo gravità sanzionatoria crescente, chi guidi con tasso accertato superiore a 0,8 g/l. In ipotesi di condanna, infatti, non solo la Motorizzazione Civile provvederà ad apporre sulla patente i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” (da installare sul veicolo a proprie spese, ndr clicca qui  per tutte le informazioni) conformemente alla norma EN 50436" ma la Prefettura, ricevuta la sentenza, comunicherà all’interessato e alla Motorizzazione l’obbligo di revisione della patente di guida.

Riguardo all’ipotesi della guida dopo l’ assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della strada), è stato precisato che le conseguenze sanzionatorie non richiedono più- come per il passato- che sia stata accertata un’alterazione psico-fisica alla guida. Ed infatti, accertata l’assunzione di stupefacenti,  la Prefettura disporrà la revisione della patente e, nel caso di inidoneità alla guida attestata dalla Commissione Medica ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, verrà disposta la revoca della patente, in linea con l’art. 130 del Codice. In tali ipotesi di inidoneità certificata dalla Commissione Medica, la patente non è comunque conseguibile prima di tre anni.

Nel caso di esito positivo dell’accertamento dell’uso di stupefacenti – al quale il conducente viene sottoposto nell’immediato- l’organo di polizia stradale che sta operando può disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo, in ragione dell’evidente pericolo che egli può creare. In mancanza di altra persona idonea alla guida e prontamente reperibile, il veicolo sarà trasportato fino al luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa e le spese per il recupero e il trasporto saranno interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.

Altre novità di particolare impatto riguardano:

  1. la guida, senza aver conseguito la patente, di conducente di età inferiore ad anni 21, che costringerà la Prefettura ad adottare un divieto di conseguimento della patente per i successivi 3 anni;
  2. l’eccesso di velocità nei centri abitati, accertato per almeno due volte nel corso di un anno, con conseguente sospensione della patente per un periodo da quindici a trenta giorni.

L’incontro si è concluso auspicando armonia d’azione dei diversi attori del “comparto sicurezza su strada” e assumendo l’impegno, ciascuno per i rispettivi profili di competenza, di orientare gli utenti verso comportamenti di guida virtuosi, garantendo l’applicazione delle sanzioni anche in caso di violazione delle nuove regole.

 

Nuovo Codice della Strada: le 23 infrazioni che portano alla sospensione breve della patente

Ecco l’elenco delle 23 infrazioni con le quali si può incorrere nella sospensione breve della patente:

  • 1. senso vietato;
  • 2. divieto di sorpasso;
  • 3. mancata precedenza;
  • 4. semaforo che vieti la marcia (rosso);
  • 5. mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico;
  • 6. mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello;
  • 7. sorpasso a destra;
  • 8. sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme;
  • 9. mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione;
  • 10. divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi;
  • 11. mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli;
  • 12. mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono;
  • 13. uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida;
  • 14. retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza;
  • 15. mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;
  • 16. mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali;
  • 17. mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali;
  • 18. mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali;
  • 19. guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”;
  • 20. mancata precedenza ai pedoni;
  • 21. superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
  • 22. superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
  • 23. circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.

 

 

Commenti
Lascia il tuo pensiero

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Seguici sui nostri canali
Necrologie