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Nuovo Codice della Strada, riunione a Lecco. Ecco quando scatta il ritiro patente

Vertice in Prefettura in vista dell'entrata in vigore che scatterà sabato 14 dicembre 2024

Nuovo Codice della Strada, riunione a Lecco. Ecco quando scatta il ritiro patente
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Da sabato 14 dicembre 2024 entra in vigore il nuovo Codice della Strada (contestato recentemente anche a Lecco), che prevede una stretta su molti punti. Tra questi soprattutto la guida in stato di ebbrezza. I limiti rimangono gli stessi, ma le multe diventano "extra large", arrivando sino a seimila euro. In vista dell'entrata in vigore ieri, mercoledì 11 novembre 2024, a Lecco, si è svolto un vertice in Prefettura.  All’incontro hanno partecipato il Comandante della Polizia Stradale di Lecco, il rappresentante del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il rappresentante della Polizia Locale di Lecco, il Dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, tutti coinvolti, per i diversi profili di competenza, dall’attuazione delle nuove norme.

Nuovo Codice della Strada, riunione a Lecco

"E’ stata ampiamente condivisa l’opportunità di accompagnare l’entrata in vigore delle nuove norme a tutela della sicurezza stradale con una campagna di informazione degli utenti, anche in chiave preventiva e dissuasiva di condotte in violazione del Codice della Strada - spiegano dall'Ufficio territoriale del Governo -  E’ stata, inoltre, rappresentata l’esigenza di garantire l’attuazione tempestiva ed efficace delle nuove norme attraverso momenti di approfondimento e formazione degli organi accertatori.  Si è quindi condivisa una linea di interpretazione uniforme delle nuove disposizioni, che miri ad un confronto costante e sistematico ogni volta in cui le nuove norme prevedano competenze del Prefetto oltre che delle Forze di Polizia e della Motorizzazione Civile, al fine di assicurare procedimenti fluidi e rapide ed efficaci “staffette amministrative” tra i diversi Uffici coinvolti" 

Nel corso della riunione è stata analizzata dapprima la nuova figura della c.d. mini sospensione della patente di guida, che impegnerà l’attività dei diversi Enti e Comandi competenti al ritiro della patente e all’irrogazione della sospensione “breve” al momento dell’accertamento qualora le violazioni, elencate nel nuovo art. 218 ter del Codice della Strada, siano commesse da un conducente che abbia meno di venti punti sulla patente di guida. 

L’uso del telefonino

In particolare, gli organi di polizia accerteranno su strada le diverse infrazioni ( tra cui spiccano l’uso del telefonino, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l’eccesso di velocità) e procederanno al ritiro della patente per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci, o per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti. 

Nella sola ipotesi in cui il conducente abbia violato la norma sul divieto di uso del cellulare alla guida, il verbale che irroga la mini sospensione sarà trasmesso alla Prefettura, che, valutati tutti gli elementi della condotta, provvederà a stabilire un ulteriore periodo di sospensione da quindici giorni a due mesi (o, in caso di recidiva, da uno a tre mesi) decorrenti dalla scadenza della sanzione “breve” disposta dagli agenti accertatori. 

Peraltro, a fronte della segnalazione di una delle Forze di Polizia relativa all’uso del telefonino durante la guida da parte di un conducente che abbia più di venti punti sulla patente, (al quale perciò non può applicarsi la mini sospensione), la Prefettura adotterà il provvedimento di sospensione della patente da quindici giorni a due mesi (o, in caso di recidiva, da uno a tre mesi) ai sensi del novellato art. 173, comma 3 bis, come modificato dalla citata legge n. 177.

Guida in stato di ebbrezza: limiti e multe

Il nuovo Codice della Strada è all'insegna della tolleranza zero per chi guida dopo aver bevuto in eccesso. I limiti però non cambiano, con il tasso alcolemico consentito sino a 0,5 grammi per litro di sangue. Per chi eccede, poi, ci sono tre step per calcolare sanzioni e pene.

Nel dettaglio:

  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si sarà in presenza di un illecito amministrativo punito con una multa da 573 a 2.170 euro. È anche prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si ha un reato di natura contravvenzionale, punito con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria. Nella fattispecie, l'arresto fino a 6 mesi e una multa da 800 a 3.200 euro. E anche in questo caso c'è la sanzione accessoria della sospensione della patente, ma da 6 mesi a un anno.
  • Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita sempre con sanzione detentiva e pecuniaria, ma con una portata più "pesante": l'arresto da 6 mesi e un anno e l'ammenda da 1.500 a 6mila euro. E naturalmente è confermata anche in questa circostanza la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.

Con riferimento alla violazione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del Codice della Strada), è stata particolarmente attenzionata la fattispecie della condanna per i reati in cui incorre, secondo gravità sanzionatoria crescente, chi guidi con tasso accertato superiore a 0,8 g/l. In ipotesi di condanna, infatti, non solo la Motorizzazione Civile provvederà ad apporre sulla patente i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” (da installare sul veicolo a proprie spese, ndr clicca qui  per tutte le informazioni) conformemente alla norma EN 50436" ma la Prefettura, ricevuta la sentenza, comunicherà all’interessato e alla Motorizzazione l’obbligo di revisione della patente di guida.

Sostanze stupefacenti 

Riguardo all’ipotesi della guida dopo l’ assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della strada), è stato precisato che le conseguenze sanzionatorie non richiedono più- come per il passato- che sia stata accertata un’alterazione psico-fisica alla guida. Ed infatti, accertata l’assunzione di stupefacenti,  la Prefettura disporrà la revisione della patente e, nel caso di inidoneità alla guida attestata dalla Commissione Medica ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, verrà disposta la revoca della patente, in linea con l’art. 130 del Codice. In tali ipotesi di inidoneità certificata dalla Commissione Medica, la patente non è comunque conseguibile prima di tre anni.

Nel caso di esito positivo dell’accertamento dell’uso di stupefacenti – al quale il conducente viene sottoposto nell’immediato- l’organo di polizia stradale che sta operando può disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo, in ragione dell’evidente pericolo che egli può creare. In mancanza di altra persona idonea alla guida e prontamente reperibile, il veicolo sarà trasportato fino al luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa e le spese per il recupero e il trasporto saranno interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.

Altre novità di particolare impatto riguardano:

  1. la guida, senza aver conseguito la patente, di conducente di età inferiore ad anni 21, che costringerà la Prefettura ad adottare un divieto di conseguimento della patente per i successivi 3 anni;
  2. l’eccesso di velocità nei centri abitati, accertato per almeno due volte nel corso di un anno, con conseguente sospensione della patente per un periodo da quindici a trenta giorni.

L’incontro si è concluso auspicando armonia d’azione dei diversi attori del “comparto sicurezza su strada” e assumendo l’impegno, ciascuno per i rispettivi profili di competenza, di orientare gli utenti verso comportamenti di guida virtuosi, garantendo l’applicazione delle sanzioni anche in caso di violazione delle nuove regole.

 

Nuovo Codice della Strada: le 23 infrazioni che portano alla sospensione breve della patente

Ecco l’elenco delle 23 infrazioni con le quali si può incorrere nella sospensione breve della patente:

  • 1. senso vietato;
  • 2. divieto di sorpasso;
  • 3. mancata precedenza;
  • 4. semaforo che vieti la marcia (rosso);
  • 5. mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico;
  • 6. mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello;
  • 7. sorpasso a destra;
  • 8. sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme;
  • 9. mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione;
  • 10. divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi;
  • 11. mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli;
  • 12. mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono;
  • 13. uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida;
  • 14. retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza;
  • 15. mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;
  • 16. mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali;
  • 17. mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali;
  • 18. mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali;
  • 19. guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”;
  • 20. mancata precedenza ai pedoni;
  • 21. superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
  • 22. superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
  • 23. circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.

 

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