ordinanza comunale

Mandello, gestione siepi e alberi a confine con proprietà pubblica: le dritte da rispettare

Per i trasgressori sanzioni da 300 a 500 euro

Mandello, gestione siepi e alberi a confine con proprietà pubblica: le dritte da rispettare
Pubblicato:

Nelle scorse settimane sono stati affissi per Mandello dei manifesti che ricordano alla cittadinanza i comportamenti da tenere relativamente ad alberi e siepi che confinano con le vie pubbliche e non solo. Ecco le dritte da rispettare.

Mandello, gestione siepi e alberi a confine con proprietà pubblica: le dritte da rispettare

Tenere liberi i marciapiedi dalle siepi, pulire le ramaglie cadute in strada dopo i temporali, occuparsi della pulizia delle caditoie sporcate dalle foglie dei propri alberi sono gesti di senso civico riconosciuti in parte dalle leggi nazionali e in parte dalle ordinanze locali. Il decoro del paese dipende da quanto tutti insieme ci impegniamo per tenerlo pulito. Sulle siepi, oltre allo sbordo, è di particolare importanza anche l'altezza, che non può superare i 2,5 metri da terra. Di seguito tutte le indicazioni.

Le disposizioni del Comune

Si informa la cittadinanza che con l'ordinanza numero 39/2023 è stato disposto sino al 31/12/2024 l’obbligo a tutti proprietari, conduttori, detentori o usufruttuari di suolo su cui si sviluppa vegetazione di qualsiasi genere nel territorio comunale di:

1) mantenere costantemente entro il confine della proprietà privata la vegetazione (di qualsiasi genere o tipo; si citano, quali esempi non esaustivi, radici, rami, erbe, rampicanti, siepi, etc.) che si protende sino ad occultare la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica o invadere/occupare/limitare l’ampiezza di marciapiedi, carreggiate e sentieri comunali a partire dal suolo e sino ad una altezza di metri 4;

2) segnalare l’ingombro adeguatamente e a rimuovere immediatamente la vegetazione, quali alberi o ramaglie, che per effetto di intemperie - o per qualsiasi altra causa - siano cadute dalle aree private sulle aree pubbliche;

3) le aree incolte e gli edifici non utilizzati siti nel centro abitato devono essere mantenute costantemente pulite e sgombre da residui vegetali rinsecchiti, nonché presentare una vegetazione non più alta di 30 centimetri;

4) mantenere i fabbricati, le ripe, i fossi ed i canali degli scarichi acque costantemente efficienti e provvedere nell’immediatezza al ripristino se si dovessero verificare pregiudizi alla funzionalità o alla sicurezza.

Per i trasgressori sanzioni da 300 a 500 euro

L’inosservanza di quanto disposto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 300 a 500 euro con pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni contenute nella Delibera di G.C. n° 11 del 12/1/2011, ossia 7/10 del massimo, per un importo di 350 euro. Il tutto fatte salve le sanzioni già previste nel vigente c.d.s. per i casi contemplati agli artt. 29,30,31 e 32.

Le disposizioni del Codice civile

Si ricordano inoltre le disposizioni dell'articolo 892 del Codice civile.

Per le piantumazioni devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. LE SIEPI A CONFINE DEVONO QUINDI ESSERE MANTENUTE AD UNA ALTEZZA INFERIORE AI 2,5 METRI.

Seguici sui nostri canali