Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24015 del 03/08/2022
La norma conferisce all'invalido il diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale, nelle zone urbane a traffico limitato, aree pedonali urbane e corsie riservate ai mezzi pubblici col solo onere di esporre il contrassegno invalidi indicante la destinazione del mezzo al servizio della persona disabile; l'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale quale la preventiva registrazione o comunicazione della targa al competente ufficio, poiché risulterebbe errato dal punto di vista giuridico.
Si è, in proposito, chiarito che l'autorizzazione in questione è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di elevare verbali di accertamento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative.