Covid a scuola: oltre 270 casi a Lecco dalla prima campanella
Colpiti studenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado
Sono 278, (l'ultimo dato ufficiale è aggiornato a metà settimana quindi è estremamente probabile che il numero sia superiore) i casi di Covid a scuola segnalati in provincia di Lecco dall'inizio di questo anno scolastico, il primo, da quando è scoppiata la pandemia, senza la didattica a distanza e soprattutto senza l'utilizzo delle mascherine in classe (per altro dal 30 settembre non più obbligatorie nemmeno sui mezzi di trasporto).
Covid a scuola: oltre 270 casi a Lecco dalla prima campanella
Il virus ha colpito in istituti di ogni ordine e grado: nessuno risulta "immune" tra nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. E ad essere contagiati non sono stati solo bimbi, scolari e studenti, ma anche gli insegnanti. Anzi, su un totale di 287 casi segnalati all'Agenzia di tutela della Salute della Brianza, ben 127 riguardano i docenti che sono in numero decisamente inferiore rispetto agli studenti. Questo potrebbe indurre a pensare che il virus "corre più velocemente" tra gli adulti o che questi ultimi si sottopongano più frequentemente a tamponi.
Quanti sono i contagi per ordine di scuola
Analizzando i singoli ordini di scuola emerge che nei 234 nidi/asili presenti in provincia di Lecco le segnalazioni sono state 15 (5,4% del totale), alle elementari 95 casi tra le 108 scuole (34,2%), alle medie 73 in 47 scuole (26,3%) e alle superiori 95 su un totale di 54 istituti (34,2%).
L'aumento dei casi nelle ultime settimane
Numeri, quelli che abbiamo snocciolato, che possono essere anche messi in relazione con l'aumento di casi al quale stiamo assistendo nelle ultime settimane. Solo negli ultimi cinque giorni, tra lunedì 3 e venerdì 7 ottobre 2022 , i nuovi contagiati in provincia di Lecco sono stati 1.617 (ieri 324).
La gestione casi covid a scuola
Ma come vengono gestiti quest'anno i casi di covid a scuola? Per capirlo nel dettaglio proponiamo un utile vademecum con le indicazioni alle famiglie realizzato da Ats Brianza e Ministero Istruzione:
La permanenza a scuola da parte degli studenti non consentita in caso di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo
Si raccomanda pertanto alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.
Il personale scolastico, i bambini e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione SARS-COV2 devono essere ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione ed eseguirà le indicazioni del proprio Medico/Pediatra
E’ consentita la permanenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre; la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.
In questo caso gli studenti possono frequentare in presenza indossando la mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi avendo cura dell’igiene delle mani
Per gli studenti e il personale scolastico con tampone molecolare o tampone antigenico POSITIVO, NON AUTOSOMMINISTRATO, è previsto l’isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 5 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 2 senza sintomi
Al verificarsi di un caso COVID-19 nel gruppo classe/sezione, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su) per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
- i bambini di età inferiore ai sei anni (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su);
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
In caso di positività all’autosomministrato è necessario eseguire tampone di conferma presso strutture autorizzate.
Auto sorveglianza
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Rientro a scuola
1 - Soggetti lavoratori (personale docente/scolastico):
I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.
I lavoratori positivi oltre il quattordicesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante
2 - Alunni:
La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 14 gg ancora positivi).
Gli alunni contatti che sviluppano sintomi sospetto Covid, devono rimanere in isolamento, effettuare tampone molecolare o antigenico rapido e SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola.
ATTENZIONE:
- Gli studenti che presentano sintomi devono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale /Pediatra di Libera Scelta per eseguire tampone di diagnosi.