Bio testamento la proposta apprezzata anche da papà Englaro è legge
Respinto l'emendamento Quagliariello sulla nutrizione e idratazione artificiali
Beppino Englaro, papà de Eluana, non starà esultando anche perchè la notizia lo costringerà a rivivere una tragedia che lo accompagna da 25 anni. Ma di certo sarà soddisfatto di quanto deciso oggi al Senato. Sì perchè la proposta sul Bio Testamento da oggi è legge. Stiamo parlando del provvedimento che proprio papà Englaro, in una lunga intervista rilasciata questa settimana al Giornale di Lecco, ha dichiarato di apprezzare. Un legge grazie alla quale Eluana avrebbe potuto dire il suo “no grazie”.
Bio testamento è legge
180 sì, 71 no e 6 astenuti. Questi i numeri che hanno decretato l'approvazione del disegno di Legge che era già stato approvato in prima lettura alla Camera lo scorso aprile. In particolare a favore hanno votato Pd, M5s, Ala, Mdp e Sinistra Italiana. Apertamente contraria la Lega Nord mentre Forza Italia ha "lasciato" ai suoi senatori la possibilità di esprimersi secondo la propria coscienza.
Alimentazione e idratazione artificiali
Proprio la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali, al centro della Battaglia di Englaro, è stata al centro di un emendamento firmato da Gaetano Quagliariello. Quest'ultimo chiedeva che i trattamenti a sostegno della vita fossero sempre mantenuti. L'emendamento non è stato approvato
Il commento del premier su Twitter
«Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona». Così si è espresso su Twitter il Primo Ministro Paolo Gentiloni. Pur nella diversità delle opinioni, di fronte a noi dobbiamo tener presente la vita reale delle persone, i loro bisogni, le loro sofferenze, le loro aspettative. Possiamo dire di aver assolto al nostro compito quando, in coscienza, decidiamo secondo criteri di responsabilità, cercando tutti insieme la strada di maggior condivisione possibile anche sulle questioni più divisive". Queste le parole, riportate dall'Agenzia Ansa, del Presidente del Senato, Pietro Grasso.
Ecco punto per punto cosa prevede la legge
Ecco in sintesi le novità apportate dalla legge
Il consenso informato
L'articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene 'promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato' e 'nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari'.
I minori
Per quanto riguarda i minori 'il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore'.
Le disposizioni anticipate di trattamento
L'articolo 3 prevede che 'ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali'.
Dat
Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e 'in conseguenza di ciò - si afferma - e' esente da responsabilità civile o penale'. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: 'Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione'. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, 'la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni'.
La pianificazione delle cure
'Nella relazione tra medico e paziente - si legge nell'articolo 4 - rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e' tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità'.