Danno da vacanza rovinata
Nel corso degli ultimi anni, la realtà giuridica ha conosciuto la figura del cosiddetto danno da vacanza rovinata, ossia il danno prodotto dalla mancata fruizione del proprio viaggio a causa dell’inadempimento del tour operator.
Pertanto, se la vacanza non si svolge come ci si aspettava, perché il viaggio non si svolge secondo le
previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti
in corso di viaggio. Le più recenti pronunce hanno infatti costantemente concesso la tutela
risarcitoria al soggetto che, a causa dell’inadempimento del tour operator, non abbia potuto fruire di
un momento di svago e ristoro mentale e fisico, valorizzandone i connotati di irripetibilità del
momento di riposo.
Dal punto di vista normativo, è bene ricordare che il danno da vacanza rovinata è disciplinato dal
codice del turismo (D.Lgs. 79/2011), che a sua volta riprende concetti tipici del codice del consumo
(il turista, infatti, è assimilato al consumatore) e che ha come scopo la tutela del contraente debole,
ossia del turista.
A livello di tutela preventiva, sono anzitutto previsti molteplici obblighi informativi nei confronti
del turista, l’utilizzo della forma scritta, nonché della determinazione dei criteri per l’eventuale
variazione del costo. A livello giudiziale, invece, una volta che il danno sia stato causato, comunque
sussiste il diritto al risarcimento dei danni in capo al turista.
Alcuni esempi di danni risarcibili sono quelli derivanti dall’annullamento del volo, dalla mancata
comunicazione della variazione dell’orario di partenza, dalla sistemazione non adeguata per
portatori di handicap, dalla carenza di igiene nelle strutture, nonché dai disservizi più vari che
abbiano comportato una vacanza significativamente inferiore alle aspettative.
Si noti che, in tema di danno da vacanza rovinata, egli avrà tutela nei confronti del tour operator,
ossia l’effettivo erogatore del servizio e soggetto a contatto col consumatore. E ciò in quanto il tour
operator è il soggetto che direttamente responsabile degli inadempimenti dei soggetti terzi che
hanno prestato servizio nell’ambito del pacchetto turistico. Ne deriva altresì che l’agenzia di
viaggio, essendo un mero intermediario, non potrà essere responsabile dei danni concernenti
l’organizzazione del viaggio e della buona riuscita della vacanza. Resta comunque fermo che il
turista potrà chiedere il risarcimento dei danni ai singoli soggetti inadempimenti, qualora questi non
abbiano complessivamente determinato la rovina della vacanza.
Per la determinazione del danno viene preso in considerazione il pregiudizio “correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed all’occasione perduta”.
Si badi che, in concreto, il turista danneggiato deve presentare reclamo (mediante lettera raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento) all’organizzatore o
all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.