GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il Tar boccia il terminal bus di via Balicco: annullati espropri e atti del Comune di Lecco

La sentenza del Tribunale amministrativo, pubblicata il 24 luglio, accoglie il ricorso dei condomini del condominio Montelegnone: contestati difetto di istruttoria, mancato bilanciamento degli interessi e scelta dell’area senza adeguate valutazioni

Il Tar boccia il terminal bus di via Balicco: annullati espropri e atti del Comune di Lecco

Il progetto del nuovo terminal bus di via Balicco incassa una pesante battuta d’arresto. La sentenza del Tar Lombardia – Sezione Terza, pubblicata venerdì 24 luglio 2026, ha accolto il ricorso presentato da Massimo Manzini, Paolo Calato, Beate Lindemann e Candida Elvira Erasmi, annullando la delibera del Consiglio comunale di Lecco del 14 luglio 2025 e il successivo decreto di esproprio delle aree del Supercondominio Montelegnone. E ha altresì annullato anche gli atti presi dopo il primo ricorso e varati dalla Giunta.

La decisione dei giudici amministrativi mette quindi in discussione il percorso avviato per la realizzazione dell’hub del trasporto pubblico locale con accesso da via Balicco, progetto pensato dalla precedente Amministrazione guidata dall’ex sindaco Mauro Gattinoni.

Il Tar boccia il terminal bus di via Balicco: annullati espropri e atti del Comune di Lecco

La scelta dell’area ai piedi del Supercondominio Montelegnone era stata difesa con forza dalla ex Giunta, che aveva individuato in quella zona la soluzione più adatta per il nuovo intervento.

Una posizione però contestata dalle minoranze: dalla Lega ad Appello per Lecco, fino ai consiglieri del Gruppo Misto Clara Fusi e Giovanni Tagiaferri, erano state sollevate più volte perplessità legate alla fragilità della viabilità, alle questioni ancora aperte sugli espropri e ai contenziosi, oltre che alle criticità dell’assetto viabilistico della zona.

Da più parti era stata inoltre indicata via Sassi come un’alternativa meno complessa anche dal punto di vista procedurale, considerando che si tratta di un’area già in larga parte di proprietà comunale e, quindi, potenzialmente libera da alcune delle problematiche che hanno accompagnato l’ipotesi di via Balicco.

Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall’avvocato Pamela Pagani, mentre Rete Ferroviaria Italiana (Rfi Spa), indicata tra le parti interessate, non si è costituita in giudizio. Il Tar ha accolto le contestazioni dei ricorrenti, ritenendo carente l’istruttoria svolta dall’Amministrazione e insufficiente la valutazione degli interessi privati coinvolti. Secondo i giudici, il Comune avrebbe individuato via Balicco come sede del nuovo terminal senza un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e le conseguenze sui proprietari delle aree destinate all’esproprio.

Nella sentenza, il Tribunale sottolinea che le criticità dell’attuale terminal di piazza della Stazione – congestione negli orari scolastici, presenza contemporanea di autobus, difficoltà nei percorsi pedonali e negli attraversamenti ferroviari – non sarebbero state approfondite al punto da rendere indispensabile la nuova localizzazione.

«Anche a voler tralasciare la genericità di alcune considerazioni – scrivono i giudici – si tratta di criticità in sé stesse limitate, che non esprimono una radicale inidoneità dell’area ad ospitare il Terminal».

Secondo il Tar, il Comune avrebbe scelto direttamente la nuova collocazione senza dimostrare l’insuperabilità dei problemi esistenti né valutare adeguatamente il sacrificio imposto ai condomini del Montelegnone.

Un passaggio centrale della sentenza riguarda proprio il mancato confronto tra gli interessi in gioco. «L’amministrazione non ha svolto alcun bilanciamento tra i diversi interessi implicati con certezza nella fattispecie – si legge nella decisione – limitandosi a ripetere, in modo pressoché tautologico, l’esigenza di dare vita a un nuovo Hub».

Per il Tar, questo modo di procedere ha viziato l’azione amministrativa perché, pur riconoscendo al Comune un’ampia discrezionalità nella scelta della localizzazione di un’opera pubblica, tale discrezionalità deve comunque rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo i giudici, non sarebbe stata fornita una concreta valutazione dell’impatto della nuova infrastruttura sugli interessi privati compressi dall’intervento.

Di più. Secondo i giudici «il Comune non ha fornito argomenti per attestare quanto meno l’insuperabilità delle difficoltà rappresentate, optando, invece, direttamente per la creazione di un nuovo Hub, destinato a travolgere la proprietà dei condomini e ad indirizzare in altro modo l’uso pubblico dell’area. Si tratta di argomentazioni che per la loro lacunosità non permettono neppure di ritenere che la prevalenza dell’interesse pubblico sia in re ipsa per l’evidenza della situazione fattuale, fermo restando che un tale tipo di impostazione non è conciliabile con il richiamato principio giurisprudenziale della necessaria valutazione degli interessi privati coinvolti nella fattispecie».

La sentenza evidenzia inoltre che anche le risposte fornite dal Comune alle osservazioni presentate dai condomini non avrebbero affrontato in modo adeguato le criticità sollevate. La vicinanza alla stazione ferroviaria, secondo il Tar, rappresenterebbe solo un dato oggettivo, ma non una motivazione sufficiente perché non terrebbe conto delle conseguenze sui proprietari dell’area.

Un ulteriore rilievo riguarda il comportamento tenuto dal Comune dopo la prima ordinanza cautelare del Tar, che nel novembre 2025 aveva sospeso gli atti contestati imponendo un riesame della scelta localizzativa. Secondo i giudici, l’Amministrazione non avrebbe colto il senso della misura cautelare: invece di riaprire l’istruttoria e motivare nuovamente la decisione sulla base delle criticità evidenziate, avrebbe spostato sui ricorrenti l’onere di indicare problemi e possibili alternative.

Secondo il giudizio espresso dalle toghe amministrative, questo atteggiamento avrebbe confermato il difetto di istruttoria e motivazione già rilevato negli atti impugnati. Anche la successiva relazione tecnica affidata al Politecnico di Milano non sarebbe stata sufficiente, perché acquisita solo dopo l’incontro con i ricorrenti e senza un effettivo riesame preventivo della scelta.

Non solo. Viene anche stigmatizzato l’atteggiamento del Comune nel rapporto di interlocuzione con i cittadini. Su questo aspetto, dopo il primo ricorso che era culminato con la sospensiva, secondo i giudici amministrativi il Comune avrebbe dovuto dar vita a un contraddittorio con i cittadini. «Non è stato questo il modo di agire seguito dal Comune di Lecco – si legge nella sentenza – Dal verbale del 17 dicembre 2025 emerge chiaramente che il Comune, senza prima svolgere alcun approfondimento istruttorio, né alcun riesame, ha convocato le parti chiedendo loro quali fossero le obiezioni alle scelte comunali e le proposte alternative avanzate; non solo, la riunione avrebbe avuto lo scopo di permettere al Comune di comprendere quale pregiudizio lamentassero i ricorrenti».

Nel procedimento ha avuto un ruolo anche il tema del finanziamento regionale. Il Comune di Lecco aveva ottenuto l’ammissione al contributo previsto dal programma «Multimodale Urbano», per un importo di circa 14,6 milioni di euro. Il finanziamento, però, è stato successivamente revocato da Regione Lombardia a causa dei ritardi accumulati e del blocco amministrativo legato alle questioni urbanistiche e legali emerse sul sito individuato per il terminal.

Il Tar ricorda inoltre che già Regione Lombardia aveva segnalato criticità sulla scelta di via Balicco, ritenendola sostenibile solo a determinate condizioni, tra cui un adeguato collegamento pedonale. Secondo i giudici, il Comune non avrebbe però approfondito sufficientemente né l’impatto della scelta sugli interessi privati coinvolti né la possibilità di individuare soluzioni meno penalizzanti.

La vicenda, lo ricordiamo, aveva già conosciuto un primo stop nell’autunno 2025, quando il Tar, con un’ordinanza cautelare, aveva sospeso gli atti impugnati imponendo al Comune un riesame della scelta localizzativa. Successivamente anche il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso cautelare presentato dall’Amministrazione.

Nel riesame il Comune aveva confermato la localizzazione di via Balicco sulla base anche di uno studio del Politecnico di Milano, ma il Tar ha annullato anche la successiva delibera della Giunta comunale del 29 dicembre 2025, ritenendo che la scelta spettasse al Consiglio comunale e non all’organo esecutivo.

La sentenza di venerdì si chiude quindi con l’accoglimento sia del ricorso principale sia dei motivi aggiunti: annullate la delibera consiliare del 14 luglio 2025, il decreto di esproprio del 25 settembre 2025 e la successiva deliberazione della Giunta comunale.