Dopo la pubblicazione della sentenza del Tar di Milano del 20 marzo 2026, sull’annullamento del provvedimento che ha portato all’installazione dell’antenna 5G in frazione di Genico, a Lierna, è giunta una nota stampa firmata dai residenti che hanno iniziato la causa contro gli enti coinvolti che hanno autorizzato la posa alle società Cellnex Italia spa e Zefiro Net srl.
Antenna 5G a Lierna, la soddisfazione dei residenti dopo la sentenza del Tar: “Ora attendiamo l’attuazione concreta dell’annullamento”
Con la sentenza n. 1371/2026 il Tar di Milano Sezione Seconda ha accolto il ricorso presentato da Luca Busi, Mario Panizza e Adelia Seronelli, e annullato il provvedimento detto determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria emesso dal SUAP l’1 agosto 2024, ossia dallo Sportello Unico delle Attività Produttive che ha in gestione il servizio anche per conto del Comune di Lierna.
L’assenza del Comune e della Soprintendenza alla Conferenza dei Servizi
“La procedura si è svolta con il modello semplificato della Conferenza dei Servizi, tuttavia semplificazione non è sinonimo di liberalizzazione – spiegano i residenti – Il Comune di Lierna è risultato assente, pur avendo regolarmente ricevuto formale convocazione a mezzo pec dal SUAP, così come ugualmente assente la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per il nostro territorio la quale, pur essendo anch’essa formalmente invitata dal Suap, trincerandosi dietro l’alibi del silenzio assenso previsto dalla procedura, ha trascurato di valutare tutti gli aspetti di sua competenza. Con la grave assenza alla riunione della Conferenza di Servizi del Comune di Lierna e della Soprintendenza si è di fatto determinato il silenzio-assenso, quindi il via libera ad un’opera già definita dal Presidente di Italia Nostra di Como e Lecco, l’architetto Pandakovic, come ‘un episodio di ordinaria distruzione del paesaggio lariano creando un danno paesaggistico indiscutibile in area vincolata’”.

I ricorrenti hanno anche sintetizzato quanto deciso dal Tar: “che ha riconosciuto l’interesse a promuovere l’azione e, soprattutto, ha riconosciuto la lesione subita dall’installazione dell’antenna 5G a causa (come si legge nella sentenza) dell’ ‘intrusione visiva dell’imponente manufatto nel cono visuale goduto dalle loro abitazioni, alterando in maniera significativa la percezione di un paesaggio di riconosciuto pregio’” e ha accolto i motivi di illegittimità dell’atto impugnato, in particolare, per la violazione dell’art.44 comma 5 del D.Lgs n. 259 del 2003, per la violazione dell’art.1 comma 1 e 2bis, della L. 241/1990 nonché la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, di collaborazione e di buona fede”.
La mancata pubblicità della procedura
“La maggiore responsabilità ‘morale’ ricade sull’ Amministrazione del Comune di Lierna, in primis sul sindaco – proseguono Luca Busi, Mario Panizza e Adelia Seronelli – e non solo per aver omesso di rendere pubblica l’iniziativa sul territorio comunale e per aver di fatto precluso la partecipazione collettiva, ma, come si conviene con quanto già dichiarato dal Presidente di Italia Nostra – sezione di Como, ‘per aver trascurato il patrimonio del paesaggio e della bellezza che sono l’eredità più importante affidata dalle generazioni passate a noi contemporanei’. Il sindaco (Simonetta Costantini, ndr), inoltre, contrariamente a quanto dichiarato alla stampa e cioè che “non passi il messaggio che accetta un’antenna così impattante in una delle più belle frazioni di Lierna e sul Sentiero del Viandante. Non so quale sarà il risultato. Certo è che fino all’ultimo non mi arrenderò”, ha invece dato incarico difensivo a uno studio legale impegnando la spesa presunta sul bilancio comunale (a spese dei cittadini tutti). Le memorie difensive dello studio legale incaricato dal Comune non hanno tuttavia convinto il TAR sia nel sostenere la tardività del ricorso e l’inammissibilità dello stesso per carenza d’interesse, sia nel merito, in quanto, a dire della difesa comunale, la pubblicizzazione dell’istanza delle società di telecomunicazione era avvenuta sul portale “impresa in un giorno”, praticamente inaccessibile ai cittadini. Per la difesa del Comune, inoltre, la diffusione di notizie sulla questione antenna avvenuta nell’occasione della festa tenutasi in frazione di Genico il 5 ottobre 2024, ossia la mera socializzazione davanti a un calice di vino e ad una salamella, ben avrebbe provveduto ad adempiere al dovere di legge di pubblicizzazione e di conseguenza di conoscenza legale. Non di meno la Soprintendenza – deputata a preservare i beni archeologici delle Belle Arti e del Paesaggio – con il suo silenzio-assenso ha di fatto consentito l’evidente aggressione al paesaggio con l’installazione di un’Antenna di oltre 30 metri sulla più bella e suggestiva balconata a lago di Lierna, nella frazione di Genico”.
Gli scenari futuri
La nota stampa si conclude aprendosi ai possibili futuri scenari: “Si attendono ora gli sviluppi e l’attuazione concreta della sentenza emessa dal TAR cui l’avvocato Francesca Guercio del foro di Milano sta dedicando il suo studio. Un ringraziamento particolare all’avvocato Guercio, a tutti coloro che hanno sostenuto la causa mettendosi – con passione e determinazione – concretamente al fianco dei cittadini e dei ricorrenti, fino a giungere a questo positivo risultato che conferma fiducia al valore della Verità e della Giustizia ponendo la custodia del Creato sul podio”.