Calcio

Serie B, il Tar motiva la decisione: "Inesigibile l'adempimento richiesto al Lecco"

Il commento dell'avvocato Caiffa: “Il 15 giugno i blucelesti non potevano fare nulla per iscriversi alla B”

Serie B, il Tar motiva la decisione: "Inesigibile l'adempimento richiesto al Lecco"
Pubblicato:
Aggiornato:

Inapplicabile, al Lecco, la scadenza del 15 giugno. Con questo assunto fondamentale il Tar del Lazio ha motivato nella mattinata di oggi, lunedì 7 agosto 2023 , la decisione di accoglimento del ricorso bluceleste assunta nella scorsa settimana in merito alla partecipazione al campionato di Serie B. Un passo importante per la società di via Don Pozzi, che certifica la solidità della tesi difensiva architettata con successo dal proprio team di legali, formato da Domenico Zinnari, Salvatora De Lorenzis e Antonio Caiffa.

Inesigibile l'adempimento richiesto al Lecco: la chiave dell'accoglimento del ricorso bluceleste

Il termine per il deposito della documentazione sullo stadio designato per le partite casalinghe in Serie B, in sostanza, non poteva applicarsi al Lecco. Motivo? Lo slittamento dei playoff di Serie C. Da calendario originario, infatti, la finale di ritorno avrebbe dovuto disputarsi nel pomeriggio di domenica 11 giugno, quattro giorni prima del termine “primario” del 15 giugno per gli adempimenti documentali riguardanti lo stadio (quello del 20 giugno, infatti, valeva soltanto come termine per eventuali integrazioni). Lo spostamento delle date dei playoff a regular season conclusa ha ridisegnato di fatto lo scenario calendaristico, il cui aggiornamento ha fatto coincidere l’ultimo atto (Lecco – Foggia) con la data di domenica 18 giugno, successivamente alla scadenza del 15, che dunque il Lecco, non avendo ancora maturato il titolo sportivo per la B, non era nelle condizioni di poter osservare.

Il Lecco, peraltro, ha comunque dimostrato con i fatti che laddove avesse beneficiato del termine di nove giorni di cui avrebbe disposto in caso di mancato spostamento dei playoff (11-20 giugno) lo avrebbe ampiamente rispettato, avendo provveduto ad ultimare ogni adempimento a proprio carico il 23 giugno, soltanto cinque giorni dopo la conclusione dei playoff, dando atto della disponibilità dello stadio Euganeo di Padova. Premiata, in sintesi, la virtuosità bluceleste nel provvedere agli adempimenti richiesti in tempistiche accettabili, pur in una situazione divenuta anomala.

Caiffa: "Passata la nostra tesi: il Lecco il 15 non poteva fare nulla per iscriversi"

Ad illustrare chiaramente la sintesi della motivazione del Tribunale Amministrativo Regionale, l’avvocato facente parte del team di legali della Calcio Lecco, Antonio Caiffa: “La discussione sull'utilizzo del portale è stata giudicata irrilevante. E nemmeno ha avuto rilevanza cosa il Lecco avrebbe potuto fare prima del 15 giugno dal momento che qualunque cosa avesse fatto il primo termine del 15 giugno sarebbe stato inapplicabile perché il titolo è stato conquistato dopo. Il 20 era solo termine per integrare ma non certo per cambiare lo stadio.”  Dunque, prosegue Caiffa, “È passata la nostra tesi: inesigibile l'adempimento del 15 giugno. Non si discute neppure se i due giorni dal 18 al 20 erano sufficienti bensì del fatto che il 15 giugno il Lecco non poteva fare nulla per iscriversi alla B”. 

LEGGI ANCHE Serie B: la Calcio Lecco riconquista il posto meritato sul campo

Uno stralcio delle motivazioni

Di seguito, uno stralcio delle motivazioni pubblicate dal Tar del Lazio:

Ad avviso del Collegio risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023. Ciò al fine di consentire di porre in essere i necessari adempimenti alle sole società munite del necessario “titolo sportivo” per la Serie B. Il che è perfettamente comprensibile, in quanto tale titolo, che conferisce alla società la facoltà di porre in essere i conseguenti adempimenti procedimentali, si acquisisce solo al termine della stagione sportiva in base alla posizione ottenuta in classifica

A questo punto bisogna chiedersi se e quale rilevanza abbia avuto il venir meno di questo elemento presupposto, con lo spostamento al 18 giugno 2023 dell’ultima partita dei play off. Ad avviso del Collegio la risposta è una sola: detto evento rende semplicemente inapplicabile il termine del 15 giugno 2023 - che è quello “primario”, come tale munito di apposita sanzione pecuniaria - alla società che abbia concluso vittoriosamente i play off successivamente allo spirare del medesimo; di conseguenza viene travolto anche il termine per integrazioni del 20 giugno, con ciò configurandosi nei confronti del Lecco la corrispondente inesigibilità.

Questa “inapplicabilità” dei termini originariamente fissati avrebbe auspicabilmente richiesto un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato.

In questo modo si è verificata una lacuna nella disciplina applicabile al Lecco (che è la sola squadra che si è venuta a trovare nella condizione di possedere il titolo sportivo per il campionato di Serie B alla data del 18 giugno 2023, ossia successivamente alla scadenza del termine del 15 giugno). N. 10439/2023 REG.RIC. Detta lacuna è stata - ed è - ragionevolmente colmata, in ossequio a un canone di coerenza sistematica, facendo riferimento al termine massimo di nove giorni ricavabile dalla previsione del Manuale (secondo la sequenza: “ultimazione dei play off in data 11 giugno – ultimazione della procedura in data 20 giugno”), essendo risultato del tutto inapplicabile il termine intermedio del 15 giugno, anteriore alla conclusione dei play off.

Questa ricostruzione ermeneutica è la sola, ad avviso del Collegio, idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.

E nel caso di specie la società ha ultimato gli adempimenti necessari il 23 giugno, quindi dopo solo cinque giorni dalla conclusione dei play off, dimostrando la disponibilità fattuale e giuridica dello stadio di Padova per l’avvio del campionato nel rispetto del menzionato termine di nove giorni.

Le suesposte considerazioni esimono il Collegio dal dare conto delle implicazioni procedurali degli ulteriori dettagli discussi nel presente contenzioso, con riferimento al portale informatico della FIGC, alle precise caratteristiche degli atti posti in essere dal Lecco nella fase intermedia della procedura (tra cui l’indicazione entro il 15 giugno dello stadio cittadino inidoneo per la serie B), etc.: ciò perché si tratta di dettagli che sarebbero rilevanti solamente ove si ritenessero operanti i termini del 15 e del 20 giugno 2023; il che va escluso in radice alla stregua delle suesposte considerazioni. Ai nostri fini è sufficiente considerare il fatto - sostanzialmente incontestato - che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023.

Per lo stesso motivo non sono risolutive le prospettazioni del Perugia (e delle altre parti che resistono al ricorso) in ordine alla configurabilità, a carico del Lecco, N. 10439/2023 REG.RIC. di un potere (e conseguentemente di un dovere) di attivarsi con anticipo a partire dal 9 novembre 2022 (data di pubblicazione del cd. Manuale delle Licenze), dal 22 aprile 2023 (data di ammissione del Lecco ai play off) o quantomeno dalla data (5 giugno 2023) in cui la Lega di Serie B ha inviato alle squadre partecipanti ai play off una e-mail volta a sollecitare la predisposizione dei necessari adempimenti, tra cui quelli relativi ai criteri infrastrutturali. Non c’è qui bisogno di approfondire ulteriormente l’analisi di ciò che il Lecco avrebbe potuto fare anteriormente al conseguimento del titolo sportivo, sia nei confronti della FIGC sia nei confronti delle autorità (Comune, Autorità di PS, Prefetto) coinvolte nell’assentire l’uso di uno stadio diverso da quello lecchese. Tale necessità è radicalmente esclusa - va ribadito - dalla non applicabilità della coppia di termini “15 giugno/20 giugno” alla vicenda in questione. In altri termini, anche ove si dimostrasse la praticabilità fattuale e giuridica di una procedura costituita da atti anticipati e sottoposti alla condizione sospensiva del conseguimento del titolo sportivo, rimarrebbe sempre vero che il Manuale delle Licenze, correttamente interpretato, intendeva rispettare la sequenza temporale “conseguimento del titolo – adempimenti procedurali”: ma solamente alla Lecco Calcio ciò è risultato precluso, con palese violazione della par condicio in concreto.

La rilevata complessiva fondatezza del ricorso FIGC impone a questo punto l’esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dal Perugia, che ha ad oggetto le censure assorbite dalla decisione del Collegio di Garanzia. 24. Con il primo motivo si lamenta l’omissione del contraddittorio procedimentale in violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241/1990, nei confronti del Perugia Calcio, nonostante quest’ultimo abbia inoltrato ben tre istanze di partecipazione procedimentale, tutte rimaste inevase: la prima del 1° luglio 2023, la seconda del 4 luglio 2023 e la terza del 5 luglio 2023; e questo mentre sono stati assegnati termini a difesa al Calcio Lecco 1912.

Il motivo va disatteso in assorbente applicazione dell’art. 21 – octies, comma 2, secondo periodo, della L. n. 241/1990, essendo emerso, alla stregua delle N. 10439/2023 REG.RIC. considerazioni esposte in precedenza, che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello adottato; e ciò a prescindere dall’evidente urgenza da cui è caratterizzata la procedura in questione e dal fatto che il Perugia ha comunque avuto modo di presentare le proprie note difensive nel procedimento.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa del Perugia Calcio lamenta la violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi a contenuto generale; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione; l’inesistenza di qualsivoglia situazione di forza maggiore oltre che di un errore scusabile.

Esso va disatteso anzitutto per la semplice considerazione che qui non viene tanto in rilievo una (inammissibile) disapplicazione del Manuale delle Licenze, ma la corretta interpretazione dello stesso alla luce dei principi sopra enunciati, da cui consegue il rilievo dell’inapplicabilità del termine bifasico in esso contenuto. Logicamente, infatti, la disapplicazione presuppone la potenziale applicabilità di una disciplina a un determinato caso; quando quest’ultima non sussiste ci si trova semplicemente ad una restrizione del perimetro degli effetti della disposizione sul piano dell’attuazione, che è vicenda diversa.

Quanto poi agli ulteriori profili, essi ripercorrono le tematiche già affrontate nell’esame del ricorso e come tali vanno disattesi.

Lo stesso è a dirsi del terzo motivo del ricorso incidentale attinente ai profili istruttori e motivazionali.

Conclusivamente il ricorso introduttivo deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato; mentre va respinto il ricorso incidentale. Alle Autorità sportive compete l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA SERIE B

Seguici sui nostri canali