Calcio Lecco, Di Nunno e Maiolo squalificati fino all'estate
Emesso il provvedimento riguardante i fatti di sabato. Una giornata per il vice Andrea Malgrati, ammenda per la società
Il giudice sportivo Stefano Palazzi sentenzia: squalificati fino all’estate il patron della Calcio Lecco 1912 Paolo Leonardo Di Nunno (inibito fino al prossimo 14 agosto) e il DG Angelo Maiolo (la cui squalifica si protrarrà fino al 29 luglio) per i fatti occorsi nel finale della gara disputata contro il Pordenone lo scorso sabato 27 maggio. La panchina bluceleste aveva contestato il generosissimo calcio di rigore concesso agli ospiti a poche lunghezze dal termine della partita, con il patron Di Nunno addirittura entrato in campo per manifestare con veemenza il proprio dissenso per la decisione. Una giornata di squalifica invece per il viceallenatore bluceleste Andrea Malgrati, anch’egli espulso nella circostanza.
Il provvedimento del giudice sportivo
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 AGOSTO 2023
DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO)
- A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco, roteava in aria il suo bastone, e rivolgeva frasi irriguardose nei suoi confronti;
- B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro davanti alla porta degli spogliatoi e reiterato tale condotta, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose per contestare il suo operato e, avvicinatosi allo stesso, afferrando con la mano il suo braccio sinistro all’altezza dell’avambraccio senza causargli dolore;
- C) per avere, al termine della gara, al rientro della squadra ospite, nel corridoio antistante gli spogliatoi, colpito con una manata al petto il calciatore del Pordenone PIRRELLO ROBERTO, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.). 247/798
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 LUGLIO 2023
MAIOLO ANGELO (LECCO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, in occasione dell’espulsione del Sig. DI NUNNO LEONARDO, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti una frase offensiva e, alla notifica del provvedimento di espulsione, applaudiva ironicamente verso lo stesso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MAIOLO ANGELO).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA
MALGRATI ANDREA (LECCO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando frasi offensive nei confronti della stessa. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
Anche una multa per la società di via Don Pozzi
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1500 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
- nell’aver lanciato, all’84° minuto della gara, in occasione del calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria, due bicchieri semipieni sul terreno di gioco; 247/797
- nell’aver lanciato, al termine della gara, un bicchiere semipieno sul terreno di gioco, che colpiva di rimbalzo il polpaccio dell’Arbitro mentre stava imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).