Fattura Elettronica e ritardi: novità per i forfettari

Quando nel 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i soggetti possessori di partita IVA, tale obbligo non era previsto per alcuni soggetti che erano stati esonerati da tale formalità. Questo è quello che afferma la legge, anche se molti forfettari decidevano comunque di utilizzare la e-fattura per rendere più semplice il rapporto lavorativo con tutti i soggetti che erano obbligati all’utilizzo della e-fattura.
Dal 1 luglio 2022, però, la fattura elettronica è obbligatoria anche per tali soggetti che se ancora non utilizzavano la e-fattura hanno dovuto adeguarsi, scegliendo se utilizzare i software gestionali, se affidarsi a delle piattaforme come fatturapro.click, ovvero utilizzare l’apposita sezione gratuita messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrae. Un cambiamento che però è voluto essere graduale, prevedendo una sorta di trimestre di prova senza sanzioni.
Fattura elettronica: un trimestre transitorio
Tra il 1 luglio 2022 e il 1 ottobre 2022 si è avuto una sorta di trimestre transitorio, in cui i forfettari sono stati obbligati a introdurre la fattura elettronica nella gestione del loro lavoro, ma è stato possibile evitare eventuali sanzioni nel caso in cui i documenti venivano inviati in ritardo.
Le fatture elettroniche devono essere inviate entro e non oltre il 12esimo giorno successivo allo scambio, ma nel caso in cui questo non avvenisse e non si fosse di fronte a casi di fatturazione differita, sono previste delle sanzioni pecuniarie, il quale valore dipende dalla cifra riguardante la fattura che è stata emessa nei tempi prescritti.
Ciò ovviamente non toglie che si possa procedere con un ravvedimento operativo, che possa ridurre e in alcuni casi portare a cancellazione della sanzione. Quindi se per questo trimestre le sanzioni non erano previste, tutto cambia dal 1 ottobre 2022 quando occorre uniformarsi ai tempi e alle modalità imposte dalla legge stessa.
Cosa cambia
Quindi dal 1 ottobre i forfettari saranno non solo tenuti ad emettere fattura in formato elettronico, ma anche di rispettare i termini ordinari previsti dalla legge. Questo vuol dire che, termina l'agevolazione che era stata introdotta dall’art.8 comma 3 del DL n.36/2022 secondo la quale per il terzo trimestre dell’anno non erano previste sanzioni nel caso in cui vi fossero stati dei ritardi per quello che riguarda le fatture da emettere in quello stesso lasso di tempo.
Si ricorda a tal proposito che l’art.18, comma 2 del DL. 36/2022 ha anche esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito dei ricavi o dei compensi superiori ai 25.000 euro. Un obbligo che è stato introdotto in un'ottica volta al futuro, in cui tutti dovranno poi aderire al sistema di fatturazione elettronica e quindi adeguare l'emissione dei loro documenti, la conservazione e l’accesso da parte degli enti di controllo.
Fattura elettronica: le sanzioni
Quindi per comprendere tutto questo è indispensabile sapere quali sono le sanzioni che sono state previste nel caso in cui vi fossero dei ritardi nell’emissione e nell’invio delle fatture. Il momento in cui si effettua l’operazione coincide con la consegna o con la spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo pattuito per la prestazione dei servizi o per la vendita dei beni.
Termini questi che sono regolati dalla legge e che se non rispettati portano a sanzioni di tipo pecuniario, ma per i forfettari era stato previsto un periodo transitorio ora terminato. Per loro valevano le seguenti scadenze:
- per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
- per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
- per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.
Per quello che riguarda le operazioni che avvengono dopo il 1 ottobre il termine ultimo per l’emissione del documento è di 12 giorni altrimenti potrà essere applicata una pena con sanzioni comprese tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati e non registrati.
L’articolo 6 comma 2, del Dlgs 471/1997 indica come, nel caso in cui la violazione non fosse rilevante ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro.