Silea bacchetta Ascolto Valmadrera: "Nessun copertone o rifiuto industriale nelle biomasse!"

Il presidente della società partecipata stigmatizza le dichiarazioni fatte dal gruppo di minoranza sull'inceneritore

Silea bacchetta Ascolto Valmadrera: "Nessun copertone o rifiuto industriale nelle biomasse!"
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Silea bacchetta Ascolto Valmadrera: "Nessun copertone o rifiuto industriale nelle biomasse!". Già in campagna elettorale la lista civica aveva preso una diffida da Silea per aver pubblicato sul suo profilo Facebook dati falsi sul termovalorizzatore. E dopo il Consiglio comunale di lunedì, in cui si discuteva la mozione per il recesso dalla Convenzione per il teleriscaldamento presentata dal gruppo di minoranza, il presidente di Silea, Domenico Salvadore, ha di nuovo "tirato le orecchie" al capogruppo Guido Villa.

Galeotta fu quella definizione delle biomasse...

Al centro delle critiche c'è la dichiarazione di voto fatta da Villa al termine della discussione in aula. "In un documento di Silea del dicembre 2018 su raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani si indica che i sistemi del teleriscaldamento con le possibili fonti sono biomasse o gas - ha detto Villa - Laddove si parla di biomasse c'è una tabella precisa del Ministero dello sviluppo economico in cui si dice che le biomasse sono rifiuti plastici, prodotti da estrazione di solventi, cuoio conciato, da fibre tessile lavorato,  pitture e vernici di scarto, prodotti da limatura e trucioli di materiali plastici, pneumatici fuori uso, plastica, prodotti tessili e altri rifiuti. Qui c'è dentro di tutto: sappiate che, laddove ci raccontate la storia delle biomasse ci sono anche copertoni usati..."

Il presidente Salvadore: "Silea SpA si attiene e si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dalle normative di legge"

Parole stigmatizzate dal presidente di Silea. "In merito alle affermazioni fatte dal capogruppo di Ascolto Valmadrera -recita il comunicato del presidente Salvadore - a margine del recente Consiglio comunale di Valmadrera e rilanciate dallo stesso in un post pubblicato sul gruppo Facebook Sei di Valmadrera, ripreso anche da alcune testate locali, in cui si sostiene che "il forno di Valmadrera continuerà a funzionare con fonti non fossili. Fra queste fonti non fossili si prevede l’uso di biomasse che comprendono anche copertoni usurati e scarti industriali", si precisa quanto segue. Diversamente da quanto sostenuto, le biomasse combustibili non comprendono copertoni usurati e scarti industriali. Infatti, secondo la normativa vigente (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 allegato X Disciplina dei combustibili) sono composte esclusivamente da: a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; f) Sansa di oliva disolcata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purchè i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:  "omissis tabella";g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purchè la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purchè l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale; h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purché: siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella: "omissis tabella". Inoltre mi preme inoltre sottolineare come Silea SpA si attiene e si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dalle normative di legge e a quanto deciso dall’Assemblea degli 88 sindaci che rappresentano i Comuni Soci".

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