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Quando invece di andare dal giudice si può andare dal notaio

Quando invece di andare dal giudice si può andare dal notaio
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Tanto più notaio, quanto meno giudice diceva un grande giurista. Il detto non vale, a quanto pare, soltanto nel campo della giurisdizione contenziosa (vale a dire “dove si litiga”, significando che se le cose vengono fatte per bene dal notaio, poi non arrivano nemmeno sulla scrivania del giudice), ma anche in quella volontaria (dove, cioè, si amministrano interessi).

Forse non tutti sanno che ai Giudici sono infatti devoluti anche compiti sostanzialmente amministrativi. Tale era, fino all’inizio degli anni 2000, l’omologazione degli atti societari (costituzione di società di capitali, verbali d’assemblea straordinaria) i quali, prima di venire assoggettati alle formalità pubblicitarie, dovevano subire un procedimento di controllo di legalità da parte del magistrato, un controllo che è stato successivamente affidato al notaio.

Analoga sorte sta toccando a un settore di attività di rilevanza assai più diffusa: si tratta delle autorizzazioni che il giudice deve dare preventivamente per consentire che si svolgano alcuni atti ai quali sono interessati soggetti incapaci (minori d’età, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno).

Come appare evidente, viene in considerazione un tema di non poco interesse per l’intera cittadinanza. Accettare una donazione fatta al proprio figlio minore d’età, acquistare un immobile in capo al medesimo, sia pure con i denari dei genitori, Vendere l’appartamento dell’anziana madre che si trova ormai in casa di riposo e non è più perfettamente lucida: sono tutti casi in cui, prima di poter stipulare i relativi atti, occorre introdurre presso l’autorità giudiziaria apposita istanza di autorizzazione, con tutto ciò che ne segue in termini di lungaggini burocratiche (aggravate dalla limitata accessibilità degli uffici in tempo di Covid).

Ecco perché è particolarmente rilevante la prossima entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della delega per la riforma della Giustizia Civile, provvedimento che ha introdotto anche semplificazioni in materia di volontaria giurisdizione che coinvolgono il notaio. La norma più interessante, ai nostri fini, è l’art. 21 ai sensi del quale “Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.”

La disposizione introduce una vera e propria rivoluzione: se le parti si sono rivolte al notaio per la stipula di una vendita, una donazione, un mutuo in cui è interessato un minore o comunque un soggetto anche limitatamente capace, a quel notaio ci si può rivolgere anche affinchè lo stesso professionista, senza che vi sia più bisogno di rivolgersi al giudice (come occorreva obbligatoriamente fare prima) abbia ad esprimere anche la relativa autorizzazione, pur sempre indispensabile prima di poter stipulare l’atto.

Come previsto dalla stessa norma, il notaio può a tal fine farsi assistere da consulenti, assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati all’eredità e agli eventuali creditori.

Quando in conseguenza del compimento dell'atto deve essere riscossa una somma di denaro nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina anche le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo. Si tratta di quegli investimenti che sono opportuni per evitare che il patrimonio della persona da proteggere venga dissipato o malamente investito (anche se è davvero molto difficile esprimersi su materie di questo genere da parte del notaio, essendo per di più poco opportuno coinvolgere in tali valutazioni soggetti che potrebbero anche risultare in conflitto di interesse).

Le autorizzazioni, che diventano efficaci solo una volta decorsi venti giorni senza che sia stato proposto reclamo contro le stesse da eventuali interessati, possono comunque essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare. L’unico limite, in questo caso, è la salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di contratti conclusi prima della possibile modificazione o alla revoca.

Si vuole evitare (ma già una norma analoga esisteva anche per le autorizzazioni rilasciate dal giudice) in questo modo che chi contratta con la persona da proteggere possa temere di subire un danno dalla eliminazione da parte del giudice del provvedimento di autorizzazione.

Non cambia invece nulla in tema di autorizzazione all’esercizio dell’impresa: restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per la continuazione dell'impresa commerciale. Insomma: un banco di prova per i notai e una opportunità in più per il cittadino.

 

Daniele Minussi
Notaio in Introbio

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