Sicurezza sul lavoro

Che cosa è importante sapere sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Che cosa è importante sapere sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione
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L’articolo 2 del D. Lgs. n. 81 del 2008 identifica con precisione il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si tratta del soggetto individuato dal datore di lavoro, e in possesso dei requisiti e delle capacità professionali indicati dall’articolo 32 del decreto in questione, che ha il compito di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che deve sempre rispondere al datore di lavoro, rappresenta la più importante figura di riferimento per chi sta ai vertici di un’azienda rispetto alla valutazione dei rischi che possono essere riscontrati sul posto di lavoro.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: dipendente o datore di lavoro?

Più di una figura può rivestire il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione fra quelle che prestano servizio in azienda, a condizione che soddisfino specifici requisiti professionali. Tale incarico può essere assunto dal datore di lavoro, da un dipendente o da un consulente esterno. Nel caso dell’rspp datore di lavoro, in particolare, tale eventualità è possibile solo per le aziende zootecniche e agricole fino a 10 addetti, le aziende artigiane fino a 30 addetti, le aziende ittiche fino a 20 addetti, le aziende industriali fino a 30 addetti e le aziende di altri settori fino a 200 addetti. Per quanto concerne le aziende industriali, non sono comprese le attività a cui si fa riferimento nella normativa Seveso, l’articolo 1 del D. Lgs. n. 334 del 1999: vale a dire le aziende estrattive o che svolgono attività minerarie, le centrali termoelettriche, le aziende che devono rispettare l’obbligo di notifica o dichiarazione, le strutture di ricovero sia private che pubbliche, i laboratori o impianti nucleari e le aziende che si occupano della fabbricazione di munizioni, polveri ed esplosivi.

Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Se il servizio di prevenzione e protezione viene affidato a un dipendente interno all’azienda, è indispensabile che lo stesso abbia seguito i corsi del caso in modo da aver introiettato le competenze richieste sia dal punto di vista professionale che a livello tecnico. Per quel che riguarda gli rspp esterni, invece, si tratta di consulenti del datore di lavoro. Anche in questo caso, però, ci sono delle eccezioni: infatti, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere per forza interna nel caso di società con più di 200 lavoratori, centrali termoelettriche, strutture di cura e ricovero con più di 50 lavoratori e società per la fabbricazione di munizioni, polveri ed esplosivi.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Uno degli obblighi del datore di lavoro è rappresentato proprio dalla nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008. Tale nomina deve essere effettuata tramite un modulo che il datore di lavoro deve compilare, firmare e datare: tale compito non può essere delegato ad altri. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria per tutte le aziende.

Qual è la formazione richiesta

Che sia interno o esterno all’azienda, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve rispettare degli specifici requisiti; in particolare, deve essere in possesso di un titolo di studio pari o superiore al diploma di istruzione secondaria o superiore, e in più deve aver seguito un corso di formazione dedicato alla natura dei rischi aziendali e ai fattori di rischio correlati alle mansioni svolte. L’Accordo Stato Regioni definisce i contenuti, il programma e la struttura dei corsi di formazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il corso di formazione: durata e contenuti

Il corso di formazione prevede una suddivisione in tre moduli: il primo dura 28 ore e può essere seguito anche in modalità e-learning; il secondo dura 48 ore e può essere seguito solo in presenza; il terzo può essere seguito solo in presenza e affronta in maniera specifica temi legati alla comunicazione. Va ricordato, però, che possono essere necessari dei corsi di specializzazione di 12 o 16 ore per alcuni settori specifici come il chimico, il petrolchimico, la sanità residenziale, la pesca, l’agricoltura e le costruzioni.

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