Sponsorizzato

Emergenza sanitaria da 'Covid-19': quale sorte per i contratti a prestazioni corrispettive?

I viaggi, i biglietti per eventi culturali o sportivi, gli abbonamenti alle palestre, gli appalti, le locazioni.. quid juris? Prime riflessioni, anche a mente dell’art. 91 del Decreto Legge 'Cura Italia'.

Emergenza sanitaria da 'Covid-19': quale sorte per i contratti a prestazioni corrispettive?
Pubblicato:
Aggiornato:

Stiamo, purtroppo, attraversando uno stato di emergenza sanitaria senza precedenti, che – come ben sappiamo – ha reso necessaria l’adozione, da parte delle Autorità, di provvedimenti drastici e urgenti, fondamentali per il contenimento dei contagi.

E', però, inevitabile che gli effetti delle misure di sicurezza – che hanno decretato la sospensione di varie attività produttive, culturali, turistiche, sportive etc. – si riverberino anche nei rapporti negoziali tra privati.
Si pensi – ad esempio – a chi, in tempi “non sospetti”, abbia prenotato un viaggio, acquistato un biglietto per un evento culturale o sportivo, oppure abbia sottoscritto un abbonamento in palestra; si pensi, inoltre, all’impresa che abbia commissionato un macchinario – pagandone l’intero prezzo – ma la consegna, il montaggio ed il collaudo si siano resi impossibili, a causa delle misure di contenimento dei contagi.
Si valuti – di contro – la situazione delle agenzie che hanno dovuto annullare tutti gli eventi da loro organizzati, per i quali erano già stati venduti numerosi biglietti; oppure quella delle imprese che non riescono a portare a termine, nei tempi prefissati, le opere loro commissionate.

E che dire dei contratti di locazione commerciale nei quali il conduttore non abbia potuto tenere aperto il proprio esercizio per i provvedimenti di chiusura imposti dall’Autorità?

Da questi esempi possiamo comprendere quanto l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, con le conseguenti doverose misure di contenimento adottate dalle Pubbliche Autorità, abbia alterato l’equilibrio proprio di tutti i contratti a prestazioni corrispettive, generando preoccupazioni, incertezze interpretative e timori in entrambe le parti contraenti.
Per questa ragione è molto importante capire quali siano i rimedi previsti dalla Legge, a fronte di situazioni come quelle appena descritte.

Partiamo da un punto fermo: è evidente che il mancato adempimento di una obbligazione contrattuale – dovuto all’attuale emergenza sanitaria ed al rispetto delle conseguenti norme di sicurezza – non potrà in alcun modo essere imputato al contraente inadempiente, con conseguente esclusione di responsabilità in capo a quest’ultimo; di conseguenza, la parte che non abbia ottenuto la prestazione dovuta non potrà ottenere alcun risarcimento del danno subìto.

A fugare dubbi è intervenuto, in tal senso, il Legislatore con l’art. 91 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17.03.2020 n.18), nel quale si è previsto che: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
D’altronde, già l’art. 1218 del Codice Civile – che disciplina la c.d. responsabilità contrattuale – dispone che il contraente inadempiente sia ritenuto responsabile, e sia tenuto a risarcire il danno subìto dall’altro contraente, a meno che dimostri che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile. Nella specie, la prova è presto offerta: le misure di contenimento dei contagi hanno inibito lo svolgimento dell’attività produttiva / turistica / culturale svolta dal soggetto “inadempiente”, sicché si è certamente al cospetto di una causa di forza maggiore, escludente la relativa responsabilità.

Ciò chiarito, v’è da domandarsi quali rimedi siano a disposizione del soggetto che -pur avendo adempiuto la propria prestazione- non abbia potuto godere della controprestazione altrui, a causa dell’attuale stato di emergenza.
Al riguardo, bisogna distinguere i casi di definitiva impossibilità della prestazione, da quelli di temporanea impossibilità della stessa.

La definitiva impossibilità della prestazione

Ai sensi dell’art. 1256, comma 1, c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diviene impossibile”.
L’art. 1463, comma 1, del Codice Civile prevede, poi, in modo chiaro che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Pertanto, in tutti i casi di impossibilità definitiva della prestazione, esclusa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni, sussiste tuttavia il diritto di ottenere la “restituzione” della prestazione adempiuta.

Per fare un esempio: se avevo acquistato il biglietto per un determinato evento sportivo – definitivamente cancellato a causa dell’emergenza sanitaria – potrò ottenere il rimborso del prezzo che avevo pagato per acquistare il biglietto; non potrò, invece, ottenere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori patiti (ad es.: i danni morali per non essere riuscito a partecipare all’evento).
La possibilità, per coloro che abbiano subìto gli effetti dell’attuale emergenza sanitaria, di ricorrere ai rimedi previsti dall’art. 1256, comma 1, e dall’art. 1463 c.c. – del resto – è confermata dal già citato D.L. 18/2020: l’art. 88 del Decreto, difatti, fa concreta ed espressa applicazione della “regola del rimborso”, per gli acquisti di biglietti per “spettacoli, musei o altri luoghi di cultura”, ovvero per le prenotazioni di viaggi cancellati a causa del “Covid-19”.
In particolare, il cittadino che abbia effettuato tali acquisti avrà diritto di ottenere – dal venditore – un voucher, di valore pari a quello del prodotto acquistato e non fruito, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. Per ottenere il voucher, l’interessato dovrà inviare – entro e non oltre il giorno 17.04.2020 – un’apposita richiesta scritta al venditore del prodotto, allegando il biglietto / viaggio acquistato; ricevuta la richiesta, il venditore avrà trenta giorni di tempo per emettere il voucher e farlo pervenire a chi ne abbia diritto.

Ad avviso di chi scrive, in questi casi specifici, il Decreto “Cura Italia” ha scelto il rimedio del voucher – in luogo del rimborso in danaro del costo del biglietto – con l’intento di conciliare due ordini di interessi contrapposti: da un lato, come detto, l’interesse di tutela del cittadino che abbia già saldato il prezzo; dall’altro lato, l’interesse di non gravare eccessivamente sulle casse dei venditori di pacchetti turistici e culturali, la cui situazione patrimoniale verrà già notevolmente compromessa dal protrarsi dell’emergenza sanitaria.

La temporanea impossibilità della prestazione

Quali rimedi possono essere invece applicati per quelle prestazioni che non siano divenute definitivamente impossibili, ma il cui adempimento sia comunque posticipato al termine dell’attuale emergenza sanitaria?

Il secondo comma dell’art. 1256 c.c. prevede, sul punto, quanto segue: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.
Pertanto, il contraente che non abbia potuto adempiere la propria prestazione, dovrà necessariamente farlo – senza ritardo – non appena terminerà il periodo di emergenza (ad esempio, l’impresa fornitrice del macchinario già acquistato, dovrà consegnarlo e collaudarlo, senza ritardo, non appena il periodo di emergenza sanitaria verrà dichiarato cessato, ma non sarà responsabile del ritardo nell’adempimento).

Dunque, neppure in questo caso il contraente adempiente -che quindi otterrà la controprestazione solo dopo la cessazione dello stato di emergenza- potrà chiedere ed ottenere alcun risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo, sempre in virtù di quanto disposto dall’art. 1256 c.c. e dall’art. 91 del D.L. n. 18/2020.

In altri casi, la fattispecie è molto più complessa; ad esempio, scivolosa e controversa è la tematica relativa alle locazioni commerciali.
Si ritiene che la difficoltà di molti esercenti nel far fronte al pagamento dei canoni di locazione, laddove sia stata imposta la chiusura dalle Pubbliche Autorità, debba portare entrambe le parti del rapporto contrattuale (locatore e conduttore) a ragionare sulle sorti future del contratto, che in molti casi non potrà proseguire alle medesime condizioni.

L’iniziativa certamente dovrà essere presa dal conduttore, che non potrà che palesare alla Proprietà la nuova situazione venutasi a creare. Non è infatti consigliabile che il conduttore possa semplicemente sospendere il pagamento dei canoni di locazione, posto che il locatore potrebbe ritenere arbitraria tale condotta.
Il conduttore potrebbe quindi chiedere al locatore di prorogare la scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità: e tale scelta, come sopra visto, potrebbe trovare sicuro fondamento nel già citato art. 1256 del Codice civile, che disciplina l’ipotesi dell’impossibilità temporanea della prestazione dovuta. In questa ipotesi, una volta cessato l’impedimento, i canoni dovranno tuttavia essere versati.

In alternativa, il conduttore potrebbe richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici e, quindi, fino alla ripresa delle attività.

Infine, in taluni casi, quando cioè la redditività dell’azienda conduttrice fosse drammaticamente compromessa dalle nuove condizioni economiche derivanti dalla terribile pandemia, potrebbe essere opportuno pattuire con il locatore, già da oggi, una definitiva riduzione del corrispettivo della locazione sino alla scadenza legale del contratto in corso oppure anche addivenire alla stipula di un nuovo contratto a diverse condizioni.
In quest’ultima ipotesi, potrebbe essere anche invocato l’articolo 1467 del Codice civile, che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto se lo stesso è diventato troppo oneroso per avvenimenti straordinari e imprevedibili; tale disposizione, infatti, consente al locatore di offrire al conduttore migliori condizioni per mantenere in vita il contratto.

E se la parte locatrice non intendesse andare incontro alle richieste del conduttore?
Indubbiamente, il locatore correrebbe il rischio di ritrovarsi con un immobile sfitto, sul quale comunque graverebbero le imposte e le spese condominiali, in una situazione nella quale trovare altri conduttori alle medesime vecchie condizioni contrattuali potrebbe non essere facile.
In questa materia, peraltro, prima di passare al contenzioso, esiste l’obbligo per entrambe le parti di percorrere la via della mediazione obbligatoria, certamente utile, in casi come questi, per addivenire alle migliori intese.

*****

In conclusione, possiamo affermare che la pandemia determinata dal COVID-19 rappresenti una sicura causa di forza maggiore idonea a rendere non imputabile l’inadempimento, laddove la prestazione dovuta sia resa impossibile dalle misure di sicurezza adottate; pertanto, la parte che abbia già adempiuto la propria prestazione – ma che non abbia potuto godere di quella altrui – non avrà diritto ad alcun risarcimento per i danni eventualmente patiti. Il contraente adempiente, piuttosto, potrà ottenere la sola restituzione della prestazione già resa, nell’ipotesi in cui la controprestazione altrui sia divenuta definitivamente impossibile.

Invece, nel caso in cui la controprestazione altrui sia solo temporaneamente impossibilitata il contraente adempiente potrà esigerla non appena sarà dichiarato cessato lo stato di emergenza, senza – comunque – poter addebitare il ritardo alla controparte, la cui tempestiva attività sia stata inibita dal rispetto delle misure di contenimento dei contagi.

 

Avv. Cristiana Cereda
Avv. Matteo Notaro

Seguici sui nostri canali