Nuove modifiche alla legge sulla legittima difesa
Vediamole insieme con l'Avvocato Massimo Tebaldi dello Studio Legale Notaro & Associati
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Lo scorso 28 marzo è stato approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
L’istituto della legittima difesa, collocato tra le cause di giustificazione del reato, è disciplinato dall’art. 52 del codice penale al cui primo comma è previsto che “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
I requisiti della legittima difesa sono quindi: l’esistenza di un diritto da tutelare, la necessità della difesa, l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa ed il rapporto tra difesa e offesa.
Il cuore dell’odierna riforma interessa esclusivamente la legittima difesa domiciliare, già disciplinata al secondo comma dell’art 52 c.p., ossia la disposizione che autorizza il ricorso ad un’arma legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo, per la difesa della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui, all’interno di abitazioni ed altri luoghi di privata dimora.
In relazione alla fattispecie di legittima difesa domiciliare, due sono le modifiche introdotte con la recentissima riforma.
La prima consiste nell’aver rafforzato il rapporto di proporzione tra difesa e offesa, ritenendolo “sempre sussistente” nell’ipotesi considerata.
La seconda modifica, vero elemento di novità, è stata realizzata introducendo un’inedita e più ampia presunzione di legge in base alla quale è da considerarsi sempre in stato di legittima difesa, colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o altrui domicilio agisca al fine di “respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Infine, il legislatore ha affrontato la disciplina dell’eccesso colposo nelle cause di giustificazione (art. 55 c.p.) in base al quale si risponde del fatto commesso se si eccedono colposamente i limiti della legittima difesa (vuoi per una erronea valutazione della situazione, vuoi per un errore nella fase esecutiva dell’azione difensiva).
In questo quadro è ora esclusa la punibilità di chi, trovandosi nella condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto di reato per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Gli effetti applicativi della commentata riforma potranno essere misurati solo nei prossimi anni.
Avvocato Massimo Tebaldi
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