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In concomitanza con la "Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola"

In concomitanza con la "Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola"
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Spett.le Redazione, in stretta concomitanza con quella che, venerdì scorso, 7 febbraio 2020, è stata indicata come la 'Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola', reputo di fare cosa utile nel tentare di illustrare quelli che sono gli attuali estremi della normativa vigente in materia.

D’altronde, la tematica, oltre ad essere, come evidente, di grandissima attualità, presenta anche rilevanti profili di complessità, delicatezza e multidisciplinarità, con implicazioni che spaziano da profili psico-pedagogici a quelli socio-giuridici.

Entriamo, allora, nel merito della questione, cercando di offrire qualche interessante spunto di riflessione al riguardo, relativo al profilo, come ovvio, propriamente giuridico della questione.

Innanzitutto, la legge di riferimento è la n. 71 del 29 maggio 2017, titolata ‘Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo’, entrata in vigore il successivo 18 giugno.

Lo scopo espresso della normativa è quello dicontrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche (Art. 1).

La definizione del fenomeno che viene fornita è particolarmente ampia, comprendente qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Art. 2).

Per interpretazione costante, poi, il cyberbullismo presenta una serie di caratteristiche peculiari e specifiche: la pervasività, l’anonimato, la volontarietà dell’aggressione ed, infine, l’ampiezza di portata.

Le condotte rilevanti possono classificarsi nel seguente modo:

  • Flaming (si tratta di messaggi online violenti e volgari che si trovano spesso sui forum che servono per aizzare, provocare e ovviamente umiliare i malcapitati);
  • Impersonation ( è conosciuto come scambio di persona);
  • Trickery (si cerca di ottenere la fiducia di un ragazzo o una ragazza per poi fare al malcapitato uno scherzo crudele);
  • Cyberstalking (come per lo stalking, in questo caso si parla di molestie ripetute sul web e di minacce vere e proprie per provocare spaura);
  • Doxing (è la diffusione via internet di dati personali e sensibili);
  • Denigration (si denigra una persona al fine di provocare dolore gratuito e danneggiala pubblicamente);
  • Cyberbashing (la ripresa video e la pubblicazione di episodi di maltrattamento o aggressione);
  • Harassment (con questo termine si indicano condotte di vere e proprie molestie via web È il noto caso della Blue Whale).

La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete.

Se egli non vi provvede entro 48 ore, l`interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

La vittima, inoltre, può scegliere, al fine di risolvere il problema, la via amministrativa.

Invece di sporgere denuncia e querela, egli può decidere di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando allo stesso tempo richiesta di ammonimento da parte del Questore, nei confronti dell’autore dell’atto di cyberbullismo.

Il Questore, valutato il caso, può decidere di convocare il responsabile appunto per ammonirlo, paventando conseguenze più gravi in caso di reiterazione.

In difetto ovvero alternativa, si può ricorrere alla tutela penale.

I reati in ipotesi configurabili sono i seguenti.

Si può avere diffamazione ex art. 595 cod. pen. nelle ipotesi di denigration, flaming ed impersonation.

Flaming e impersonation possono astrattamente arrivare ad integrare anche il reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen.

Il cosiddetto trickery, di per sé, non costituisce reato, ma può essere l’antefatto non punibile di altre condotte penalmente rilevanti.

Il cyberstalking rientra nell’ambito del reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. Laddove l’ipotesi non sia di per sé grave, potrebbe ritenersi integrata la contravvenzione di molestie ex art. 660 cod. pen.

Il doxing è sanzionato dall’art. 167 del D.lgs. 196/2003, laddove vengano diffusi dati di un soggetto contro – o senza – il suo consenso e da tale condotta derivi un danno alla persona offesa.

Il cyberbashing è un’ipotesi che può rientrare nelle percosse ex art. 581 cod. pen. o nelle lesioni di cui agli artt. 582 cod. pen., fino ad arrivare, nelle ipotesi più gravi, all’omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 cod. pen.

L’harassment (molestie) è un’ipotesi problematica; fermo restando che ogni ipotesi è a sé stante e la condotta è molto ampia, si può affermare che l’harrasment possa integrare, nelle casistiche più gravi, il reato di cui all’art. 580 cod. pen., ossia l’istigazione al suicidio.

Quando, come spesso accade in questi casi, i reati sono commessi da minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, a giudicare è il Tribunale per i Minorenni, sia in sede civile (si attiva su ricorso dell’interessato o del Pubblico ministero notiziato in merito), che e in sede penale.

Come può concludersi?

Che gli strumenti di repressione esistono, ma che, tenuto conto della complessità del fenomeno, della sua poliedricità oltreché del costante mutamento delle condotte in rilievo, essi appaiono non completamente adeguati e sicuramente intempestivi.

Ciò che deve essere implementato è il ruolo educativo che spetta alla famiglia ed alla scuola.

D’altronde, come previsto dalla legge 71, il ministero dell’Istruzione ha messo a punto le linee di orientamento per la prevenzione e predisposto con l’università di Firenze la piattaforma Elisa (E-learning degli insegnanti sulle strategie anti-bullismo), cui sono iscritti 3.500 docenti che rappresentano 3mila scuole, circa un terzo degli istituti statali (in ogni istituto dovrebbe altresì esservi un insegnante referente).

Dal 2012, inoltre, il Miur coordina il progetto coofinanziato dalla Ue «Safe Internet Centre - Generazioni connesse», che promuove iniziative per rendere Internet più sicuro ed illustrarne il corretto funzionamento”

 

Avv. Massimo Tebaldi
Studio Legale Notaro e Associati

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