Caos Brexit, le imprese lecchesi si preparino al mancato accordo del Regno Unito con l’UE

Ecco cosa potrebbe cambiare per gli operatori economici dal prossimo 30 marzo in assenza di un accordo.

Caos Brexit, le imprese lecchesi si preparino al mancato accordo del Regno Unito con l’UE
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Alla luce della totale incertezza nel processo di ratifica dell’accordo nel Regno Unito con l’UE, gli Stati membri dell’Unione Europea si preparano a uno scenario tutt’altro che indolore.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto un documento che fornisce informazioni sul quadro generale di preparazione al recesso senza accordo del Regno Unito dall’UE fornendo le prime indicazioni utili. L’obiettivo principale è garantire, anche con misure legislative, la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia, la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo (sia localizzati in Italia, sia nel Regno Unito), anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire certezza delle transazioni e la promozione di un’adeguata preparazione delle imprese nella gestione di emergenze relative ad alcuni settori come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione.

Caos Brexit, le imprese si preparino al mancato accordo del Regno Unito con l’UE

“Stiamo seguendo attentamente le vicende oltre Manica – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva – Più passa il tempo, più l’incertezza diventa palpabile con gravi ripercussioni sulle aziende che operano direttamente e indirettamente con la Gran Bretagna, bloccate in un sorta di “limbo” operativo. Nell’attendere le ultime decisive battute, ricordo alle nostre imprese associate che è a loro disposizione l’Ufficio Estero a cui è possibile rivolgersi in caso di dubbi sulle procedure da seguire fino al 29 marzo, ma soprattutto dopo. Ci auguriamo che si possa arrivare a una mediazione che non danneggi le aziende europee ed italiane storicamente legate alla bandiera inglese”.

 

Ecco cosa potrebbe cambiare per gli operatori economici dal prossimo 30 marzo in assenza di un accordo

 

Responsabilità della catena di approvvigionamento. Il diritto dell’UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all’ingrosso, ecc.). Ad esempio, se dopo la Brexit le imprese dell’UE a 27 che acquistano merci dal Regno Unito saranno considerate importatrici ai fini della normativa dell’Unione in materia di prodotti, il diritto dell’UE imporrà loro una nuova serie di obblighi giuridici. Chi riceve prodotti dal Regno Unito, dovrebbe valutare fin da ora le sue responsabilità ai sensi del diritto dell’UE.

 

Certificati, licenze e autorizzazioni. Se l’ attività dipende da certificati, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organi con sede nel Regno Unito – o detenuti da una persona stabilita nel Regno Unito – questi potrebbero non essere più validi nell’UE dopo la Brexit. Potrebbe essere necessario trasferirli o richiederne di nuovi a un organo o a un’autorità dell’UE a 27. Ciò vale in particolare per i certificati, le licenze e le autorizzazioni emessi per merci (ad esempio nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore finanziario, dei trasporti o delle trasmissioni radiotelevisive). Si dovrebbero adottare al più presto tutte le misure necessarie per trasferire all’UE a 27 i certificati, le licenze o le autorizzazioni emessi nel Regno Unito, o per ottenerne di nuovi.

 

Dogane, IVA e accise. In termini di dogane e imposte indirette, c’è una grande differenza fra trasferire merci all’interno dell’UE e da/verso un Paese terzo. Dopo la Brexit, commerciare con il Regno Unito diventerà più complesso dal punto di vista delle procedure doganali e dell’IVA. Chi intrattiene scambi commerciali con aziende del Regno Unito, dovrebbe familiarizzare con le procedure e le norme dell’UE che si applicheranno dopo la Brexit, soprattutto se l’ esperienza nel commercio con Paesi terzi è limitata o inesistente.

 

Norme d’origine. Per le esportazioni di merci verso i Paesi terzi con cui l’UE ha concluso un accordo di libero scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti abbiano abbastanza “contenuto UE” secondo i parametri delle norme di origine. Dopo la Brexit, l’apporto del Regno Unito al prodotto finito non potrà più essere considerato contenuto UE. Ai fini del calcolo dell’origine preferenziale dell’UE delle merci che trattate, si dovrebbero quindi esaminare le catene di approvvigionamento e iniziare a considerare “non originario” l’apporto del Regno Unito.

 

Divieti e restrizioni per l’importazione/esportazione delle merci. Per tutelare la salute, la sicurezza e l’ambiente, le norme dell’UE limitano l’importazione da Paesi terzi e l’esportazione verso gli stessi di determinate merci, tra cui animali vivi e prodotti di origine animale, oltre a taluni vegetali e prodotti vegetali quali gli imballaggi in legno. L’importazione e l’esportazione di determinati prodotti richiedono autorizzazioni o notifiche specifiche, come nel caso dei materiali radioattivi, dei rifiuti e di alcune sostanze chimiche. Dopo la Brexit, le merci dirette a o provenienti dal Regno Unito saranno soggette a queste norme dell’UE. Si dovranno adottare le misure necessarie per garantire la conformità con i divieti e le restrizioni imposti dall’Unione in materia di importazioni ed esportazioni.

 

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