Avvocato e Gratuito Patrocinio

Cos'è il Gratuito Patrocinio e quando è previsto

Avvocato e Gratuito Patrocinio
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Il gratuito patrocinio è l’istituto riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione a tutti i cittadini non abbienti, al fine di rendere effettivo il diritto di difesa in giudizio.

Se un cittadino sia stato leso nei suoi diritti ed intendere promuovere una causa (oppure sia stato chiamato in giudizio) e non possa permettersi di sostenere le spese giudiziarie, lo Stato assicura la professionalità di avvocati abilitati al gratuito patrocinio.

Il cittadino ammesso sarà esonerato dal pagamento degli onorari del legali e delle spese per avviare il giudizio e verrà sostituito dallo Stato stesso per il pagamento.

Ma non tutti gli avvocati possono assumere cause di patrocinio a spese dello Stato, ma solo quelli iscritti in un apposito albo, consultabile online sui siti dei vari Consigli dell’Ordine, nell’ambito del quale la parte può scegliere discrezionalmente il professionista cui affidarsi.

L’avvocato può percepire il compenso solo ed esclusivamente da parte dello Stato: qualora richieda o accetti denaro da parte del cliente, commetterà un illecito deontologico, sanzionabile dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è riconosciuta (sia in campo civile che penale) solo a chi sia titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore a 11.400 euro circa.
Va precisato che il reddito da tenere presente è quello complessivamente risultante dalla somma dei redditi di tutti i conviventi, che siano coniugi o familiari.
Fa eccezione il caso in cui siano in contestazione diritti della personalità (come nei casi di separazione o divorzio) per i quali si fa riferimento esclusivamente al reddito del soggetto istante.
L’effettività del reddito è verificata, dopo il deposito dell’istanza di ammissione, dall’Agenzia delle Entrate alla quale viene trasmessa la domanda, che si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo, personalmente dall’istante o dal suo legale.

Una volta ammesso il beneficio del gratuito patrocinio, se le condizioni reddituali dovessero mutare (in meglio) in corso di causa l'ammissione potrà essere revocata e dunque il soggetto sarà tenuto a pagare il compenso al proprio legale.

AVV. ANDREA SPADA
Via Papa Giovanni XXIII n.8/C - Vimercate (MB)
Tel. 039/6880164 – www.studioavvocatospada.it

 

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