In Valtellina

Il Prefetto vieta ciaspole e scialpinismo sulle piste battute

Giro di vite ulteriore sugli sport invernali.

Il Prefetto vieta ciaspole e scialpinismo sulle piste battute
Pubblicato:
Aggiornato:

Rigidi controlli in Valtellina sulle piste per impedire lo sci a chi ha trovato comunque il modo di farlo lì dove possibile, come a Livigno, dove le piste sono raggiungibili tramite strade percorribili con facilità. Lo riportano i colleghi di primalavaltellina.it.

Chiuse le piste battute

Siamo stati informati dal Prefetto di Sondrio che ci saranno rigidi controlli sulla fruizione delle piste da sci da parte delle Forze dell’Ordine. – Si legge sulla pagina Facebook di PuntoLivigno che fa capo al Sindaco Damiano Bormolini – Non solo gli impianti, ma anche le piste da sci son chiuse, pertanto è fatto divieto assoluto di fruizione delle stesse, sia in salita che in discesa.

La risalita sulla pista battuta dai gatti è vietata sia con gli sci alpinismo, che ciaspole, slitte o a piedi. Vi chiediamo di evitare anche le soluzioni che aggirino la chiusura degli impianti, come l’utilizzo di taxi, motoslitte, gatti delle nevi, pullman o auto private o altro per raggiungere piste da sci vicine alla strada. – Si legge nella nota affidata al socialnetwork –  La discesa nelle piste battute dai gatti è vietata con qualsiasi tipologia di sci (anche alpinismo), snowboard, ciaspole, slitte e simili. Per lo sci alpinismo e le ciaspole ricordiamo la presenza dei percorsi gestiti, adatti anche ai principianti, che permettono le discese da percorsi fuoripista adatti a tutti (ricordiamo l’obbligo del Kit di Autosoccorso con artva, pala e sonda, noleggiabile presso i negozi sportivi di Livigno).

La prefettura spiega la sua decisione

Il Prefetto Pasquariello infatti fa sapere che, dopo aver constatato attraverso i giornali del notevole afflusso di sciatori sulle piste da neve del Comune di Livigno e delle notizie diffuse in proposito anche dai telegiornali della RAI, ieri, ha convocato in videoconferenza una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia per un esame congiunto della problematica concernente la corretta interpretazione da attribuire all’espressione “impianti nei comprensori sciistici”, riportata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio scorso, con la quale è stato differito al 5 marzo 2021 il termine di cui all’art. 1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 per la riapertura degli impianti sciistici amatoriali.

Durante la video conferenza si è posto il problema se le norme anti covid vadano interpretate restrittivamente, nel senso di considerare le sole infrastrutture e i mezzi meccanici preposti alla risalita delle piste, ovvero in chiave estensiva includendo anche le stesse piste da sci. Alla riunione ha preso parte anche il Sindaco del Comune di Livigno ed è stato evidenziato che per le caratteristiche morfologiche di quel territorio è possibile raggiungere le piste da sci in vetta anche con mezzi privati (automobili, bus) al fine di effettuare poi la discesa attraverso le stesse; ciò che, per quanto riguarda in particolare le persone che stazionano in attesa di prendere gli autobus, potrebbe replicare le condizioni di assembramento che si vogliono evitare con il divieto di uso degli impianti di risalita.

Al termine della riunione, il Prefetto ha investito della problematica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute e dell’Interno nonché la Regione Lombardia, evidenziando che è necessario comprendere se la “ratio legis” dell’art. 1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M 14 gennaio 2021, nell’ottica di evitare la formazione di assembramenti, è nel senso di escludere l’utilizzo soltanto dei predetti impianti di risalita, lasciando salva la possibilità di adoperare – alle condizioni stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e dalla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26 rubricata “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”- le piste da sci ubicate nei medesimi comprensori da parte degli amatori e fermo restando il rispetto delle prescrizioni anticovid vigenti.

Nella specie, l’art. 2, comma 1 della legge n. 363/2003 richiamato dall’art. 13, comma 2 della legge n. 26/2014 della Regione Lombardia fa riferimento al concetto di “aree sciabili attrezzate”, ovvero alle “superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali : lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali”.

Nelle more di un riscontro alla presente, si precisa che questo Ufficio, di concerto con le Forze dell’Ordine, adotterà l’orientamento restrittivo di cui all’art. 40 dell’allegato Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, nella parte in cui “consente l’utilizzo delle piste da discesa e destinate agli altri sport sulla neve entro i limiti di orario di funzionamento degli impianti di risalita” e quindi, per l’effetto, considererà vietato anche l’utilizzo delle predette piste sino al 5 marzo prossimo.

La prefettura precisa che restano fruibili le piste non collegate agli impianti di risalita per la pratica dell’attività sportiva di base e fermo restando il rispetto delle prescrizioni anticovid vigenti per la specifica attività. Resta salva, da ultimo, la possibilità di adoperare le piste nell’eventualità in cui ciò si renda necessario, sia da parte del personale impiegato sia da parte degli ospiti presenti, per raggiungere le strutture ricettive ubicate in vetta, lì dove non via sia altro modo per raggiungerle.

Seguici sui nostri canali