Alzheimer e rette di ricovero in RSA. Cure sanitarie e costi a carico Asl
A chi spetta pagare i costi di ricovero dei malati affetti da patologie mentali croniche e degenerative?

Sono ormai diverse le sentenze dei Tribunali (tra cui quelli di Verona, Treviso, Milano e Brescia) che sulla scia della sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 2012 hanno affrontato il tema dei costi delle rette delle RSA e statuito il principio secondo cui il soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, riceve cure prevalentemente sanitarie, che come tali, a prescindere dall'età del paziente ricoverato e a prescindere dalle possibilità riabilitative, dovranno esser interamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale.
Le prestazioni ricevute in RSA, si qualificano come socio-sanitarie integrate e sono regolate dall'art. 3 del D.lgd 502/92 che effettua una distinzione fra:
- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
- le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
- le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
Il D.P.C.M. 14.2.2001 ha ulteriormente specificato che le prime (sub a) sono di competenza e a carico delle ASL; le seconde (sub b) sono di competenza ed a carico dei comuni con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, le terze (sub c) sono erogate ed a carico del Fondo Sanitario nazionale.
Le prestazioni rese ai soggetti affetti da patologia di Alzheimer, in grave stato di avanzamento, rientrano in questa terza categoria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, come quelle che attengono prevalentemente alle aree anziani (inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative), disabili, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci.
Non può, infatti, porsi in dubbio che, le cure prestate ad un malato di Alzheimer in stadio avanzato, comportino la preminenza dei fattori produttivi sanitari rispetto a quelli meramente assistenziali, poiché la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario metterebbe a rischio le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente.
Conseguentemente, se le patologia sopra indicate con prevalente componente sanitaria NULLA è dovuto dall'utenza in quanto non può dirsi sussistente alcuna componente sociale della retta.
Quanto detto è particolarmente importante perché generalmente, all'atto di ingresso, anche se avvenuto per il tramite dell'Amministrazione Comunale (Servizi Sociali), le strutture sottopongono alla firma di utenti e parenti, atti di impegno al pagamento delle quote di ricovero in RSA.
Tali accordi o impegnative, sono nulli, inefficaci e comunque generalmente revocabili. Questi principi, recepiti dalle sentenze dei vari Tribunali, possono ormai ritenersi consolidati.
AVV. ANDREA SPADA
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