Le unioni civili e le convivenze di fatto
Ricordiamo le innovazioni legislative relative a unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto
A distanza di più di due anni dalla promulgazione della L. 20 maggio 2016 n. 76, è utile ricordare le principali innovazioni legislative relative al nuovo istituto dell'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso e alla nuova disciplina delle convivenze di fatto.
In primo luogo, va rammentato che le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso sono state riconosciute dal Legislatore quali specifiche formazioni sociali tutelate dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Non a caso, il Tribunale dei minorenni di Bologna, con pronuncia del 06/07/2017, ha significativamente affermato che:
«La legge n. 76 del 2016 ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di "famiglia"».
E a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della Legge, il T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 29/12/2016, n.1791 ha precisato che:
«In virtù del processo di automatica etero-integrazione generato dall'art. 1 comma 20 d.l. n. 76 del 2016, le norme originariamente previste per il solo istituto del matrimonio civile, devono considerarsi automaticamente applicabili, senza necessità di una modifica espressa, anche alle unioni civili. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili devono considerarsi applicabili anche alle unioni civili disciplinate dalla l. n. 76 del 2016 e deve pertanto essere annullata la delibera della giunta comunale, nella parte in cui riserva un ufficio angusto alle celebrazione delle unioni civili (a fronte di una stanza di rappresentanza del municipio destinata ai matrimoni civili), prevedendo tra l'altro che a celebrare tali unioni non sia il sindaco, ma i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità o, in mancanza, i dipendenti comunali cui siano state delegate funzioni di ufficiale di stato civile».
L’unione civile si costituisce, dunque, mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, con successiva registrazione nell'archivio dello stato civile, nelle quali l’unione risulta appunto certificata, con tutti i dati prescritti dalla legge.
Il Legislatore ha previsto le seguenti cause impeditive alla costituzione dell’unione civile:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’altra unione civile;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità, ed adozione, o rapporti tra zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
- la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
Laddove l’unione civile avesse a costituirsi in presenza di una delle predette cause ostative, ci si troverebbe di fronte ad una ipotesi di nullità dell'unione stessa, che potrebbe essere azionata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale.
E’ stato, poi, previsto che le parti dell’unione civile possano stabilire di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune, scegliendolo tra i loro.
La parte più rilevante della disciplina, peraltro, è quella relativa ai diritti e agli obblighi che scaturiscono dalla costituzione dell'unione civile.
In particolare,
- le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
- alle parti deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;
- le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
- a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Non v’è chi non rilevi l’evidente assonanza con i diritti e doveri classicamente derivanti dal matrimonio.
Lo stesso dicasi con riguardo al regime patrimoniale dell'unione civile che -in mancanza di diversa convenzione patrimoniale- è costituito dalla comunione dei beni.
Degna di nota è la disposizione che prevede la possibilità di chiedere al Giudice un ordine di protezione contro gli abusi familiari, ex art. 342 ter, cod. civ., in tutti i casi in cui la condotta di una delle parti dell'unione civile sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra.
Molto interessante è anche la previsione normativa secondo cui nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, l’altra parte dell'unione civile.
Con la legge 20 maggio 2016 n.76 si è pure previsto che all'unione civile si applichino le disposizioni in tema di alimenti (artt. 433 e ss., cod. civ.) e che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità giuslavoristiche indicate dagli artt. 2118 e 2120, cod. civ. debbano essere corrisposte anche alla parte superstite dell'unione civile.
Lo scioglimento dell’unione civile si verifica:
- in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 01/12/1970, n. 898 (e, cioè, in quelle corrispondenti ipotesi in cui si può addivenire allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dell’unione dinanzi all'ufficiale dello stato civile;
- in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
Di assoluto rilievo, inoltre, sono le ricadute in materia di diritto ereditario, visto che alle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni previste in materia di successione relative alla indegnità, ai diritti riservati ai legittimari, alla successione legittima, alla collazione, ai patti di famiglia.
Del pari, si applicano alle unioni civili, in quanto compatibili, anche le disposizioni previste dalla Legge n. 898/1970 in tema di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e le disposizione in materia di procedimenti di famiglia e stato delle persone.
Quanto all'applicabilità della L. 76/2016 anche ai vincoli costituiti prima della sua entrata in vigore, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11696 del 14.05.2018, ha affermato che: «In tema di trascrizione di matrimonio, unione civile o altri istituti analoghi costituiti all'estero tra persone dello stesso sesso, le disposizione della legge n. 76 del 2016 e dei decreti di attuazione n. 5 e n. 7 del 2017 si applicano anche ai vincoli costituiti prima dell'entrata in vigore della predetta disciplina poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della l. n. 76 del 2016, tali norme sono state espressamente formulate per garantire un trattamento giuridico uniforme a situazioni identiche sorte in tempi diversi».
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Ma la L. 76/2016 non ha innovato unicamente sul tema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, avendo inciso altrettanto notevolmente sulla diversa fattispecie -numericamente ben più significativa- delle convivenze di fatto.
La legge ha chiarito che per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
L’accertamento della stabile convivenza si compie avuto riguardo alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, ove si legge:
Art. 4 - Famiglia anagrafica.
- Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
- Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche.
- Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
(…)
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
Il Legislatore ha anche previsto che i conviventi possano disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali attestino che le clausole ivi contenute siano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. Tale contratto, ai fini dell'opponibilità ai terzi, dovrà essere trasmesso, dal notaio o dall'avvocato che abbiano ricevuto il contratto, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all'anagrafe.
Il contratto in parola potrà contenere:
- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, regime che potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, con le stesse forme previste per la redazione del contratto stesso.
Il contratto di convivenza non potrà invece essere sottoposto a termine o condizione e sarà affetto da nullità insanabile laddove ricorrano alcune gravi condizioni tassativamente previste dal legislatore.
Il contratto di convivenza potrà essere risolto per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
Laddove la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, dovrà contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale dovrà essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima.
Molto interessanti e degne di nota sono le previsioni in tema di malattia o ricovero
In questi casi, infatti, i conviventi avranno reciproco diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente, inoltre, potrà designare l'altro convivente quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Il convivente di fatto potrà altresì essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata, o ricorrano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Assai ricorrente è poi l’ipotesi della morte del proprietario della casa di comune residenza.
La L. n.76/2016, sul punto, ha previsto che -salvo quanto previsto in tema di assegnazione della casa familiare- in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni.
La giurisprudenza, peraltro, aveva già tutelato questa fattispecie qualificando il godimento del convivente “more uxorio” superstite sulla casa familiare in termini di “detenzione qualificata” (così, ad esempio, in Cass. Civ., sez. II, 21/03/2013, n.7214, ove si legge: «Poiché la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 Cost. considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, si da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata»).
Principio, questo, riaffermato di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10377 del 27.04.2017, che -trovandosi a decidere di una controversia nella quale non era applicabile, rationetemporis, la nuova L. n.76/2016- non ha mancato di sancire che il convivente “more uxorio”superstite ha diritto di avere un “congruo termine” per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa nel caso, appunto, di decesso del convivente proprietario della casa familiare di abitazione: «Come statuito da questa Corte la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (Omissis).Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge (come nel caso della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, comma 3, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data 7.4.1988 n. 404) sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, rationetemporis, alla fattispecie la norma della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42, che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza "dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento" che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa».
Come detto, ora la fattispecie è stata esplicitamente normata dal Legislatore, con la chiara previsione, sopra ricordata, di cui al comma 42 dell’art. 1 della L. 76/2016.
E’ stato, poi, disciplinato il caso della morte del conduttore o del suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, con l’indicazione normativa della facoltà del convivente di succedergli nel contratto.
In materia di azienda familiare, la L. 20/05/2016, n. 76 ha poi introdotto l’art. 230 ter, cod. civ., che ha riconosciuto al convivente che abbia prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.
La Legge in commento ha anche previsto che in caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applichino i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Peraltro, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito avevano da tempo riconosciuto al convivente “more uxorio” il diritto al risarcimento del danno, tanto che, ad esempio, si era affermato: «In tema di risarcimento del danno a soggetto diverso da colui che sia stato vittima di gravi lesioni per il fatto illecito altrui, si deve riconoscere rilevanza giuridica all'esistenza di un rapporto affettivo, non necessariamente assimilabile ad un rapporto di coniugio, purché già instaurato alla data di verificazione dell'illecito ed avente caratteri di serietà e stabilità. Spetta al danneggiato, che chieda il risarcimento del danno non patrimoniale attinente alla propria sfera relazionale, dare la prova dell'esistenza e della natura di tale rapporto, potendo tuttavia questa essere fornita con ogni mezzo…»(così, in Cass. Civ., sez. III, 21/03/2013, n.7128).
In senso conforme, più di recente, Cass. Civ., sez. III, 13/04/2018, n.9178 ove si legge: «Si ha convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale: ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri».
Infine, in caso di cessazione della convivenza, la L. 76/2016 ha stabilito che il Giudice possa sancire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti - per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, comma II, cod. civ. - qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Avv. Matteo Notaro
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